Normativa

02 Luglio 2009 - Normativa

Indennità di disoccupazione per sospensioni attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 19 giugno 2009, detta i criteri per l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendali o occupazionali, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Innanzi tutto, il Decreto interministeriale ripartisce le risorse disponibili per il 2009, assegnando 189 milioni per l'attuazione dell'intervento di indennità di disoccupazione per sospensione (gli altri 100 milioni stanziati sono, invece, assegnati per l'intervento a sostegno dei co.co.pro che perdono il lavoro).

Poi, si chiarisce che per "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", di cui all'art. 19 citato, si intendono "eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commessi, di ordini o clienti".Inoltre, si precisa che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Decreto passa in rassegna le tre diverse ipotesi di indennità di disoccupazione per sospensione, previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 185/08, che sono le seguenti:

- lettera a): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (cioè assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente), per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo, i lavoratori sospesi percepiranno un'indennità pari al 50% della retribuzione, verrà loro accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, saranno concessi gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità ordinaria non potrà superare il massimale di € 858,58 (elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48).

- lettera b): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (cioè, coloro che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, sono assicurati da almeno due anni ed hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda), anche in questo caso per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. L'indennità, in questo caso, è pari al 35 della retribuzione percepita ed è previsto anche in questo caso il pagamento dei contributi figurativi. L'indennità con requisiti ridotti non potrà superare il massimale di 844,06 € (elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €).

- lettera c): trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione (o del licenziamento), presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Per usufruire delle indennità sopra richiamate è necessario formulare domanda all'Inps, con il quale si dà l'immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo le modalità che saranno fornite dall'ente previdenziale (che elaborerà un apposito modulo per la domanda). Senza questa dichiarazione non si ha diritto al trattamento.

L'indennità di disoccupazione per sospensione è in parte finanziata, nella misura di almeno il 20%, dagli Enti Bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, il Decreto chiarisce la necessità di un accordo sindacale, tra azienda interessata e sindacato, secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali stipulati nell'ambito dei suddetti enti bilaterali.

Inoltre, il Decreto interministeriale invita gli Enti Bilaterali e l'INPS a stipulare accordi per disciplinare le modalità con cui gli Enti Bilaterali stessi dovranno finanziare il trattamento integrativo, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle aziende all'ente previdenziale.

Le aziende, infatti, dovranno trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Inps l'accordo collettivo ed i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa.

Infine, il Decreto disciplina ipotesi di cumulo tra l'indennità di disoccupazione per sospensione e altri trattamenti a sostegno del reddito, stabilendo che:

- il godimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008 non riduce il trattamento di disoccupazione involontaria;

- successivamente alla sospensione si potrà fruire della Cassa Integrazione in Deroga o della Mobilità in Deroga (N.B. il ricorso alla sospensione per 90 giorni è presupposto necessario per accedere alla Cigs o alla mobilità in deroga; il trattamento in deroga, inoltre, è subordinato al rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli in relazione all'indennità di disoccupazione per sospensione).

28 Aprile 2009 - Normativa

Assetti contrattuali – Accordo interconfederale di definizione

Il 15 aprile 2009 è stato siglato l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.I principali contenuti sono i seguenti:Assetti contrattuali:Un contratto collettivo nazionale di categoria con vigenza triennale per la parte economica e per quella normativa.Un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, sempre con vigenza triennalePer gli effetti economici dei contratti collettivi nazionali verrà utilizzato un nuovo indice previsionale.È riservata alla contrattazione nazionale la regolamentazione delle relazioni industriali.Il contratto collettivo nazionale definisce i meccanismi della contrattazione di secondo livello.Per le procedure di rinnovo il contratto collettivo nazionale ne stabilisce la modalità ma viene determinato un termine di 20 giorni per la parte che riceve la proposta di rinnovo per attivarsi.Indicativamente le proposte di rinnovo dovranno essere presentate 6 mesi prima della scadenza, o 2 mesi per la contrattazione aziendale, e per tale periodo e per un ulteriore mese è prevista la tregua sindacale,La contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie definite dal contratto nazionale.Particolare attenzione viene data al premio variabile a livello aziendale per il quale si auspicano agevolazioni fiscali e previdenziali.È previsto che le proposte di rinnovo degli accordi di secondo livello vengano presentati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali sindacali stipulanti il contratto nazionali.Eventuali controversie sulle interpretazioni contrattuali sono devolute ad un collegio arbitrale.I contratti collettivi nazionali prevederanno degli elementi di garanzia retributiva per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.È prevista la possibilità di accordi territoriali che possono modificare istituti economici e normativi del contratto nazionale.La scadenza dell'accordo interconfederale è al 15 aprile 2013.Il Protocollo prevede un rinvio ad uno specifico accordo interconfederale sulle rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

17 Aprile 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 5/09 recante “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Il Parlamento, con la L. 9 aprile 2009 n. 33 (pubblicata in G.U. l'11 aprile 2009), ha convertito il decreto legge che prevedeva alcuni interventi a sostegno delle imprese in crisi.Il decreto, noto soprattutto per gli incentivi al settore dell'auto, ha introdotto alcune novità anche in tema di ammortizzatori sociali, ritoccando specialmente l'art. 19 del D.L. 185/08, convertito dalla L. 2/09 (vale a dire il famoso pacchetto anticrisi, che aveva potenziato gli strumenti a sostegno del reddito, estendendoli anche agli apprendisti, nonché aveva introdotto disciplinato la Cigs in deroga).In particolare, il D.L. 5 del 2009 introduce il pagamento diretto da parte dell'INPS, disposto al momento della concessione dell'integrazione salariale, salva la possibilità per l'ente di revocarlo qualora emerga l'assenza dei presupposti per la concessione dell'ammortizzatore sociale.Le imprese, in caso di richiesta di cigs o cigs in deroga, con pagamento diretto, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica.Altro punto d'intervento concerne gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cigs in deroga. Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

27 Marzo 2009 - Normativa

Cigs – confermata l’estensione della Cigs ai dipendenti del settore commercio

Il 13 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 45081 del 16 febbraio 2009 con il quale è stata data attuazione all'art.19 co.11, del D.L. 185/08 (convertitocon modificazioni dalla L. 2/09), autorizzando, relativamenteall'anno2009,la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilità aidipendenti delleimpreseesercentiattività commerciale e delle agenzie di viaggio e turismo cheoccupinopièdicinquantadipendenti,e ai dipendenti delle imprese di vigilanza con piè di quindicidipendenti,nellimitedispesa limitedispesa complessivo di euro di 45.000.000,00 di cui euro15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

20 Marzo 2009 - Normativa

Contratti a tempo determinato:

Diventa operativo il termine di durata massima di 36 mesi

La L. 247/07 ha modificato la disciplina sulla successione dei contratti a termine, stabilendo che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (cfr. art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 368/01). La legge dettava una disciplina transitoria, prevedendo:

  • per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2008 ed in corso a tale data, la possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al suddetto termine di 36 mesi;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di derogare al termine di 36 mesi a condizione che i contratti cessino entro il 31 marzo 2009.

Pertanto, dal 1 aprile 2009 entra effettivamente in vigore il limite di 36 mesi, quale durata massima (considerando proroghe e rinnovi) dei contratti a termine. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che abbiano già superato la soglia dei 36 mesi, si verificherebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2009, non operando il periodo di tolleranza di 20 giorni di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 368/01, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 13/2008.

Occorre ribadire che il conteggio delle prestazioni rese dai lavoratori a termine deve considerare sia i contratti precedenti il 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/08) sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti (con riferimento al contenuto delle mansioni espletate, indipendentemente dalla mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale, come affermato sempre dalla circolare 13/08 che ha recepito Cass. SS.UU. 25033/06).La L. 133/08 consente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al limite dei 36 mesi; vi è, inoltre, la possbilità di stipulare un contratto a termine, in deroga al suddetto limite, avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l'assistenza sindacale.

Altre deroghe al limite dei 36 mesi sono consentite per i lavoratori stagionali, per i dirigenti (per i quali vale il termine di 5 anni), per lavoratori fornite dalle agenzie di somministrazione, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per gli apprendisti e per i collaboratori autonomi.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Approvato in via definitiva il c.d. decreto “mille proroghe”

Il 24 febbraio 2009 il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto "mille proroghe"), con alcune importanti novità che riguardano il mondo del lavoro.Sono prorogati al 16 maggio 2009 alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare:a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro - correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2).Sempre in tema di sicurezza, slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali", di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000.

In materia previdenziale, poi, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, è previsto l'obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Agenti e rappresentanti del settore commercio:

Rinnovo dell'accordo economico collettivo

In data 16 febbraio 2009 è stato rinnovato l'AEC Agenti Commercio con decorrenza 1 marzo 2009 e scadenza al 29 febbraio 2012.Le novità di maggiore interesse sono la regolamentazione del contratto a tempo determinato ed una ridefinizione dell'indennità di risoluzione del rapporto, che viene ancora articolata in FIR suppletiva e meritocratica. Ciò nonostante la giurisprudenza si è sempre piè orientata a riconoscere prevalenza alla regolamentazione "europea" recepita dall'art. 1751 c.c., rispetto a quella contrattuale.

23 Gennaio 2009 - Normativa

Accordo interconfederale di riforma degli assetti contrattuali

Il 22 gennaio 2009, il Governo e le parti sociali, con l'esclusione della CGIL, hanno sottoscritto un accordo quadro, che delinea un nuovo modello contrattuale comune al settore pubblico e privato. L'accordo ha natura programmatica e rinvia a future intese per la definizione di specifiche discipline. Le principali novità introdotte dall'accordo sono due:i contratti collettivi nazionali di categoria avranno durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa; inoltre, scompare l'inflazione programmata, che verrà sostituita dall'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo. L'accordo avrà un carattere sperimentale per la durata di quattro anni.
Nel testo dell'accordo si intravede l'intenzione di intervenire in materia di rappresentanza sindacale e di titolarità dell'esercizio delle prerogative sindacali, ivi compreso il diritto di sciopero.
Altra indicazione programmatica riguarda la semplificazione e la riduzione del numero dei contratti collettivi.

12 Gennaio 2009 - Normativa

Sicurezza sul lavoro – prorogati alcuni termini

Con il D.L. n. 207/2008 (c.d. Decreto "mille proroghe"), il Governo ha prorogato, tra gli altri, alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro.In particolare, è prorogato al 16 maggio 2009 il termine previsto dall'art. 18 comma 1, lett. r) del D. Lgs 81/08 (C.d. Testo unico sulla Sicurezza), relativo all'obbligo del datore di lavoro di comunicare (anche in via telematica) all'Inail o all''Ipsema i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), mediante il modello disponibile sul sito dell'Inail. Come chiarito dal Ministero, con nota del 26 maggio 2008, nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 (da effettuarsi entro due giorni) nonché a quello di annotazione dell'evento nel registro infortuni.Il decreto mille proroghe, poi, ha differito, sempre al 16 maggio 2009, il termine di decorrenza dell'obbligo di non effettuare prima dell'assunzione le visite mediche di idoneità (art. 41 D. Lgs. 81/08). Ciò significa che fino a tale data i datori di lavoro potranno continuare a comportarsi secondo le regole in vigore sotto l'abrogato Dlgs n. 626/1994, ossia effettuare i controlli sanitari tramite il medico competente prima dell'avvenuta assunzione, così come ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione n. 26238/2005.Infine, anche il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e' prorogato al 16 maggio 2009, in relazione alla valutazione dei rischi. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell'abrogato D. Lgs n. 626/1994 e in particolare il datore di lavoro non dovrà ancora tenere conto nell'effettuare la valutazione né dei rischi collegati allo stress lavorativo, né alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi dei lavoratori. Infine è solo dal 30 giugno 2009 che il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa. Inoltre il documento unico di valutazione dei rischi a carico del committente) che dovrà essere sempre allegato al contratto di appalto, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, dovrà essere allegato al contratto di appalto entro il 16 maggio 2009.

05 Dicembre 2008 - Normativa

Varato il “pacchetto anticrisi”: interessanti novità per il mondo del lavoro

Con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, il Governo ha adottato alcune misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa.

Le norme che interessano il diritto del lavoro sono:

  • art. 5: "Detassazione dei contratti di produttività"

Nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 vengono prorogate le misure sperimentali previste all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. In sostanza, continuano ad essere soggetti all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate "in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa", entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi (non piè 3000). Il campo di applicazione della norma riguarda i lavoratori subordinati che nell'anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi (l'anno precedente erano 30.000). Se il sostituto d'imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è il lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l'importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008.
Le circolari n. 49 e 52 del 2008, emanate di concerto tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili.
La detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non essendo stata prorogata, cesserà il 31.12.2008.

  • Art. 17: "Incentivi per il rientro dei ricercatori scientifici residenti all'estero"
    I redditi da lavoro dipendente o autonomo dei docenti o ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 29 novembre 2008 e per i 5 anni successivi, tornino a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili soltanto per il 10% ai fini dell'IRPEF e non concorrono ai fini dell'IRAP. Lo sgravio è per il periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi sempre che la propria residenza resti nel nostro Paese.

  • Art. 19:Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

Attraverso il Fondo per l'occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993, il Governo intende finanziare taluni istituti a sostegno di coloro che restano senza posto di lavoro, ampliandone il campo di applicazione. Le cifre destinate al fondo sono 289 milioni di euro per l'anno 2009, 304 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, 54 milioni dall'anno 2012. I destinatari del sostegno non sono soltanto i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato e determinato), ma anche gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i lavoratori a progetto.

Nello specifico (ed in sintesi), sono previsti:

a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti "normali" ex art. 19, c. 1, R.D. 636/1939 (cioè almeno due anni di assicurazione obbligatoria di disoccupazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione), per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (lo Stato "copre" la somma residua). L'indennità di disoccupazione è pari a circa il 60% della retribuzione e la durata massima è di 90 giornate di indennità nell'anno solare. L'indennità non si applica ai lavoratori di aziende destinatarie di CIG, né ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato con sospensioni programmate, né ai lavoratori con contratti a tempo parziale di tipo verticale; l'indennità non si applica neppure ai lavoratori per i quali la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il lavoratore rifiuta un'offerta di lavoro senza giustificato motivo);b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 (cioè almeno settantotto giorni
di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria),
in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati (lo Stato "copre" la somma residua). Ai sensi del citato art. 7, comma 3 l. 86/1988, i predetti lavoratori hanno diritto alla indennità (pari al 60% della retribuzione) per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste sub a);c) in via sperimentale per il periodo 2009 - 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo Stato "copre" la differenza), in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, è prevista un'indennità pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l'impiego che all'INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell'attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l'impiego. Quest'ultimo immediatamente o, comunque, nei 5 giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003 dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all'occupazione.

Per quanto concerne i collaboratori a progetto, nel triennio 2009 - 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, ai co.co.pro. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che operino in regime di mono-committenza, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro, ma non superiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell'anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata. In concreto, si tratta di un'indennità una tantum di ammontare compreso tra 700 e 1200 euro.

Con Decreto "concertato" tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, saranno definite le modalità di applicazione dell'art. 19, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del monitoraggio.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti, di agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, di imprese di vigilanza privata con piè di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2009. Si tratta della c.d. indennità di mobilità "in deroga" (pari alla cigs per i primi 12 mesi e all'80% della stessa cigs per i periodi successivi) e della cassa integrazione "in deroga" (pari all'ammontare della cigs e, dunque, all'80% della retribuzione).

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