Indennità di disoccupazione per sospensioni attività lavorativa
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 19 giugno 2009, detta i criteri per l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendali o occupazionali, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Innanzi tutto, il Decreto interministeriale ripartisce le risorse disponibili per il 2009, assegnando 189 milioni per l'attuazione dell'intervento di indennità di disoccupazione per sospensione (gli altri 100 milioni stanziati sono, invece, assegnati per l'intervento a sostegno dei co.co.pro che perdono il lavoro).
Poi, si chiarisce che per "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", di cui all'art. 19 citato, si intendono "eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commessi, di ordini o clienti".Inoltre, si precisa che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il Decreto passa in rassegna le tre diverse ipotesi di indennità di disoccupazione per sospensione, previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 185/08, che sono le seguenti:
- lettera a): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (cioè assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente), per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo, i lavoratori sospesi percepiranno un'indennità pari al 50% della retribuzione, verrà loro accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, saranno concessi gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità ordinaria non potrà superare il massimale di € 858,58 (elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48).
- lettera b): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (cioè, coloro che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, sono assicurati da almeno due anni ed hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda), anche in questo caso per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. L'indennità, in questo caso, è pari al 35 della retribuzione percepita ed è previsto anche in questo caso il pagamento dei contributi figurativi. L'indennità con requisiti ridotti non potrà superare il massimale di 844,06 € (elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €).
- lettera c): trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione (o del licenziamento), presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.
Per usufruire delle indennità sopra richiamate è necessario formulare domanda all'Inps, con il quale si dà l'immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo le modalità che saranno fornite dall'ente previdenziale (che elaborerà un apposito modulo per la domanda). Senza questa dichiarazione non si ha diritto al trattamento.
L'indennità di disoccupazione per sospensione è in parte finanziata, nella misura di almeno il 20%, dagli Enti Bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, il Decreto chiarisce la necessità di un accordo sindacale, tra azienda interessata e sindacato, secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali stipulati nell'ambito dei suddetti enti bilaterali.
Inoltre, il Decreto interministeriale invita gli Enti Bilaterali e l'INPS a stipulare accordi per disciplinare le modalità con cui gli Enti Bilaterali stessi dovranno finanziare il trattamento integrativo, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle aziende all'ente previdenziale.
Le aziende, infatti, dovranno trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Inps l'accordo collettivo ed i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa.
Infine, il Decreto disciplina ipotesi di cumulo tra l'indennità di disoccupazione per sospensione e altri trattamenti a sostegno del reddito, stabilendo che:
- il godimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008 non riduce il trattamento di disoccupazione involontaria;
- successivamente alla sospensione si potrà fruire della Cassa Integrazione in Deroga o della Mobilità in Deroga (N.B. il ricorso alla sospensione per 90 giorni è presupposto necessario per accedere alla Cigs o alla mobilità in deroga; il trattamento in deroga, inoltre, è subordinato al rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli in relazione all'indennità di disoccupazione per sospensione).