Normativa

29 Novembre 2010 - Normativa

Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: decorrenza degli adempimenti di legge

La Commissione consultiva prevista dal Testo Unico sulla sicurezza ha fornito il 17 novembre scorso le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, precisando al punto "Disposizioni transitorie e finali" che la data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell'obbligo di valutazione in oggetto, previsto dall'art. 28, co. 1-bis del D.Lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro avrà comunque l'onere di indicare la programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.

12 Novembre 2010 - Normativa

Collegato lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. 9 novembre 2010, n. 26 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"), che entrerà in vigore dal 24 novembre 2010.

Sulla materia è già stato organizzato un incontro il 18 novembre 2010.

A seguito delle numerose richieste di partecipazione pervenuteci, l'incontro sarà ripetuto il giorno 25 novembre 2010, dalle ore 14,00 alle ore 17,30, presso il nostro studio di Milano, Via Lamarmora 18, come da programma sotto riportato.

La partecipazione è gratuita.

Per ragioni organizzative, è necessario che l'adesione pervenga allo studio entro il 19 novembre 2010.

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Andrea Fanfani

Incontro di aggiornamento

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO ALLA FINANZIARIA 2010

25 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Milano, Via Lamarmora 18

Argomenti

1. Lavori usuranti e lavoro sommerso
2. Orario di lavoro, congedi parentali, permessi e aspettative
3. Malattia ed infortunio sul lavoro
4. Licenziamento: modalità di impugnazione e valutazione giudiziale
5. Contratti a tempo determinato, somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative, apprendistato
6. Limiti al controllo giudiziale nelle controversie di lavoro
7. Conciliazione ed arbitrato

27 Settembre 2010 - Normativa

Invenzione dei Lavoratori Dipendenti

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:

TIPO DI INVENZIONE

DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA

DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Invenzione di servizio

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto è proprio l'attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Riconoscimento della qualifica di "autore dell'invenzione"

Invenzione d'azienda

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto non prevede espressamente l' attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un equo premio, in funzione di:

- importanza dell'invenzione,

- mansioni svolte dal lavoratore

-retribuzione percepita dal

lavoratore inventore

- contributo dato da

organizzazione del datore di

lavoro

Invenzione occasionale

(realizzata al di fuori dell'oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro)

Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro

20 Settembre 2010 - Normativa

Nuovi elementi da inserire nella tessera di riconoscimento

A decorrere dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento (di cui agli artt. 18 e 21 del D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza del lavoro) dei lavoratori subordinati, autonomi, artigiani e componenti imprese famigliari, che prestano attività nei cantieri, anche in regime di appalto e subappalto, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per i lavoratori autonomi, la tessera deve inoltre contenere l'indicazione del committente.

24 Agosto 2010 - Normativa

Proroga al 31 dicembre 2010 per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

L'art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha esteso anche ai datori di lavoro privati la proroga al 31 dicembre 2010, in precedenza concessa alle pubbliche amministrazioni, circa gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure organizzative connesse allo stress lavoro-correlato.

13 Luglio 2010 - Normativa

Partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa

Il Ministro del lavoro ha inviato alle parti sociali una bozza di "Codice della partecipazione", al fine di avviare un percorso condiviso per la costruzione di un vero e proprio modello di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa. Il documento (623 pagine) è consultabile al seguente link:http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/132C0250-A2E5-4171-97BC-FA27BEC20ACD/0/CODICE_DELLA_PARTECIPAZIONE3.pdf

24 Giugno 2010 - Normativa

Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato entro il 1 agosto 2010

In ottemperanza all'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi anche con riferimento ai rischi correlati allo stress da lavoro.
Il termine ultimo per provvedervi è il 1 agosto 2010, in virtè della proroga a suo tempo concessa con il c.d. correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 106/2009), risultando ormai imminente (mentre nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è intervenuta un'ulteriore proroga).
In particolare, sarà necessario identificare le fonti di stress, sia con riguardo al contesto lavorativo (es. sviluppo di carriera, autonomia decisionale, relazioni interpersonali) sia ai contenuti lavorativi (ad es. carichi di lavoro, orario di lavoro, pianificazione dei compiti), individuando le azioni da intraprendere per prevenire, eliminare o ridurre i problemi che da esse possono derivare.

17 Giugno 2010 - Normativa

Manovra correttiva – profili fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. manovra correttiva, in questi giorni oggetto di dibattito parlamentare per la sua conversione in legge) prevede anche una serie di disposizioni fiscali e previdenziali che interessano il mondo del lavoro.In particolare si segnala la conferma degli sgravi fiscali per i premi di produttività che saranno erogati nel 2011: entro il limite di 6.000 euro annui lordi e per i soli lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, i suddetti premi saranno assoggettati all'aliquota sostitutiva del 10%.Altra rilevante novità, con riflessi anche al di fuori del lavoro subordinato, concerne il contrasto all'evasione fiscale e contributiva: a partire dal luglio 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA divengono esecutivi all'atto della notifica. In caso di mancato pagamento, l'agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata senza previa iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

21 Maggio 2010 - Normativa

Abrogato il ruolo degli agenti

L'articolo 74 del D. Lgs. 59/2010, in vigore dall'8 maggio 2010, ha disposto l'abrogazione del ruolo previsto per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio (già regolamentato dalla L. 204/85), così come anche il ruolo di mediatore marittimo (art. 75) e di spedizioniere (art. 76).Pertanto, la nuova modalità di accesso alla professione è costituita unicamente da una dichiarazione di inizio attività; l'attività potrà essere esercitata dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione alla Camera di Commercio territorialmente competente.Restano in vigori i requisiti personali necessari per l'esercizio dell'attività.

15 Gennaio 2010 - Normativa

Legge Finanziaria 2010: prime novità in materia di lavoro

La Legge Finanziaria 2010 ( 23.12.09, n.191), entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, e composta da due articoli, ha apportato alcune significative modifiche in materia di lavoro. In particolare, si segnalano, indicando i commi dell'art.2:

- indennità disoccupazione, comma 131: in via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

- contribuzione figurativa, commi 132-133: in via sperimentale (al momento, solo per l'anno 2010) viene corrisposto un incentivo ai soggetti disoccupati che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. In tal caso, se il lavoratore accetta un lavoro con una retribuzione inferiore di almeno il 20% rispetto a quella percepita in precedenza, viene riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (che, per il momento, deve avvenire entro il 31.12.2010). La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra la contribuzione contributo accreditata nelle mansioni di provenienza e il contributo dovuto in relazione al lavoro svolto.

- incentivi per l'assunzione degli "over" 50, commi 134-135: è prevista, in via sperimentale e per il solo anno 2010, una riduzione del carico contributivo (in misura pari a quella prevista per gli apprendisti) per il datore di lavoro che assume un lavoratore che abbia compiuto 50 anni e che risulti disoccupato. La durata dell'incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ,che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

- ammortizzatori sociali, comma 138: vengono prorogati al 31 dicembre 2010: l'indennità equivalente a quella di mobilità spettante ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 19, comma 10 bis l. 2/09); la Cigs e la mobilità per i dipendenti - delle imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti - delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piè di 50 dipendenti, - delle imprese di vigilanza con piè di 15 dipendenti; - la stipulazione dei contratti di solidarietà per le imprese escluse dal campo di applicazione della Cigs; - la cigs fino a 24 mesi nel caso di cessazione dell'attività; - il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti.L'art. 2 comma 138, poi, concede al Ministero del Lavoro la potestà di concedere o prorogare nel corso del 2010, per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di Cigs e mobilità in deroga, nonché di disoccupazione speciale (con riduzione del trattamento pari al 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive). Le condizioni di accesso agli ammortizzatori in deroga non cambiano (12 mesi di lavoro effettivo per la mobilità e un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la cassa integrazione).

- somministrazione, comma 142: alla lett.a), modifica il comma 5, lett.b) dell'art.20 d.lgs. 276/03, al fine di temperare il divieto ivi previsto (salva diversa disposizione degli accordi contrattuali) di "concludere contratti di somministrazione in unità produttive soggette nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi a seguito di procedura di mobilità, di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione". La novella pone un limite a tale divieto, consentendo ugualmente in quelle circostanze, la stipula di un contratto di somministrazione, quando esso sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti oppure preveda la somministrazione di lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, o, ancora, abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Inoltre, sempre al comma 142, lett.b), è prevista l'aggiunta di un comma 5-bis all'art.20 della l. Biagi. Tale nuovo comma specifica che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, ai loro contratti di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma 2, della legge n.223/91. Ciò consente alle agenzie di somministrazione di godere delle agevolazioni contributive, abbattendo in tal modo il costo del lavoro. Inoltre, per favorire quest'ultimo tipo di assunzioni, il comma 5-bis stabilisce che nei loro riguardi non operino le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Pertanto, la somministrazione a tempo indeterminato (reintrodotta al comma 143) è ora possibile per ogni tipo di attività anche non tipizzata, e quella a tempo determinato anche in assenza di ragioni giustificatrici. Infine, come anticipato, il comma 143 reintroduce l'istituto dello Staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, cancellato dalla l.n. 247/2007 e ne amplia l'ambito di applicazione rispetto alle ipotesi del d.lgs. 276/03 prevedendone l'utilizzo" in tutti i settori produttivi pubblici e privati per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".

- lavoro accessorio, comma 148: ha ampliato l'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Una novità rilevante è quella che consente ai giovani universitari con meno di 25 anni di svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo per 365 giorni all'anno (e non piè soltanto nei periodi di vacanza), nel limite di 5.000 euro di reddito annui. Prorogata anche per il 2010 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro in ogni settore produttivo, nel limite massimo di 3.000 euro annui. Altra importante innovazione è quella relativa ai lavoratori part-time, che, in via sperimentale per il 2010, potranno prestare lavoro accessorio , in tutti i settori produttivi, ma solo a favore di un datore di lavoro diverso da quello titolare del contratto a tempo parziale. Confermata la possibilità per i pensionati di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi.

- proroga dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, commi 156 e 157:prorogano per tutto il 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo dell'Irpef e delle addizionali) sugli emolumenti legati alla produttività. Confermate anche le condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni : il lavoratore non deve avere percepito nell'anno solare precedente un reddito imponibile superiore ad euro 35.000 e l'imposta sostitutiva non si applica oltre 6.000 euro.

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