Normativa

06 Agosto 2009 - Normativa

Correttivi al Testo Unico sulla Sicurezza: possibili le visite preassuntive

Con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il Governo ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le modifiche piè rilevanti c'è l'abrogazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) che vietava le visite preassuntive. Il nuovo art. 41 del T.U. sulla Sicurezza prevede che "le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl".

Inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a visita medica anche i lavoratori che siano stati assenti per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Altre importanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 106 riguardano:

· modifica dell'art. 16 in tema di delega di funzioni: si prevede che l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program, ai fini del D. Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti), comporta l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza che il Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al datore di lavoro che delega una funzione. In sostanza, se il datore delega la funzione e predispone il compliance program (il tutto secondo i canoni di legge), va esente da responsabilità penale.Inoltre, si consente al delegato di subdelegare la funzione, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 T.U. sicurezza (forma scritta, requisiti di professionalità del delegato, poteri effettivi al delegato, accettazione per iscritto) e salvo l'obbligo di vigilanza del subdelegante.

· modifiche all'art. 18 in tema di obblighi per il datore di lavoro:

- la consegna al responsabile dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e della nomina del RSPP può avvenire anche su supporto informatico; tali documenti possono essere consultatati solo in azienda;

- l'obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore ai tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio; per quanto concerne, invece, l'obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, esso entrerà in vigore dopo 6 mesi dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo.

· modifica all'art. 28 in tema di valutazione dei rischi: la valutazione dello stress lavoro-correlato diventa obbligatoria dal 1 agosto 2010.

06 Agosto 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 78/2009 (provvedimenti anticrisi)

Con la L. 3 agosto 2009, n. 102 è stato convertito in legge il D.L. 78/2009, con l'introduzione di alcune modifiche.Il provvedimento, noto soprattutto per la possibilità di regolarizzare colf e badanti, contiene novità di carattere sperimentale in tema di ammortizzatori sociali.Viene introdotto un progetto di formazione e riqualificazione professionale durante i periodi nei quali i lavoratori sono percettori di un'integrazione del reddito (cigo, cigs, anche in deroga, contratti di solidarietà difensivi), secondo le indicazioni che verranno fornite da un decreto ministeriale ancora da emanare. Inoltre, in via sperimentale per il solo 2009, i lavoratori sospesi, percettori di indennità di sostegno al reddito, possono prestare attività di lavoro occasionale ed accessorio, per un compenso massimo di 3000 euro all'anno, senza perdere il diritto all'integrazione.Ancora, per i lavoratori di imprese industriali con piè di 15 dipendenti, l'indennità per i contratti di solidarietà difensivi è aumentata all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.Sempre in tema di contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro, con nota del 30.07.2009 (Prot. N°25/I/11025), ha chiarito che ai lavoratori dipendenti dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sottoposti a riduzione di orario a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, co. 5, L. 236/93, non beneficiano dell'accantonamento a carico dell'INPS della quota di TFR non maturata per effetto della riduzione d'orario.

02 Luglio 2009 - Normativa

Indennità di disoccupazione per sospensioni attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 19 giugno 2009, detta i criteri per l'accesso all'indennità di disoccupazione per le sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendali o occupazionali, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) del decreto legge n. 185 del 28 novembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Innanzi tutto, il Decreto interministeriale ripartisce le risorse disponibili per il 2009, assegnando 189 milioni per l'attuazione dell'intervento di indennità di disoccupazione per sospensione (gli altri 100 milioni stanziati sono, invece, assegnati per l'intervento a sostegno dei co.co.pro che perdono il lavoro).

Poi, si chiarisce che per "sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali", di cui all'art. 19 citato, si intendono "eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commessi, di ordini o clienti".Inoltre, si precisa che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Decreto passa in rassegna le tre diverse ipotesi di indennità di disoccupazione per sospensione, previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 185/08, che sono le seguenti:

- lettera a): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (cioè assicurati all'Inps da almeno due anni e con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente), per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo, i lavoratori sospesi percepiranno un'indennità pari al 50% della retribuzione, verrà loro accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, saranno concessi gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità ordinaria non potrà superare il massimale di € 858,58 (elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48).

- lettera b): indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (cioè, coloro che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, sono assicurati da almeno due anni ed hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda), anche in questo caso per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. L'indennità, in questo caso, è pari al 35 della retribuzione percepita ed è previsto anche in questo caso il pagamento dei contributi figurativi. L'indennità con requisiti ridotti non potrà superare il massimale di 844,06 € (elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €).

- lettera c): trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione (o del licenziamento), presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Per usufruire delle indennità sopra richiamate è necessario formulare domanda all'Inps, con il quale si dà l'immediata disponibilità al lavoro o, a seconda dei casi, ad un percorso di riqualificazione professionale, secondo le modalità che saranno fornite dall'ente previdenziale (che elaborerà un apposito modulo per la domanda). Senza questa dichiarazione non si ha diritto al trattamento.

L'indennità di disoccupazione per sospensione è in parte finanziata, nella misura di almeno il 20%, dagli Enti Bilaterali (composti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale). Pertanto, il Decreto chiarisce la necessità di un accordo sindacale, tra azienda interessata e sindacato, secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali stipulati nell'ambito dei suddetti enti bilaterali.

Inoltre, il Decreto interministeriale invita gli Enti Bilaterali e l'INPS a stipulare accordi per disciplinare le modalità con cui gli Enti Bilaterali stessi dovranno finanziare il trattamento integrativo, nonché le modalità di comunicazione delle informazioni da parte delle aziende all'ente previdenziale.

Le aziende, infatti, dovranno trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Inps l'accordo collettivo ed i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa.

Infine, il Decreto disciplina ipotesi di cumulo tra l'indennità di disoccupazione per sospensione e altri trattamenti a sostegno del reddito, stabilendo che:

- il godimento del trattamento di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 185/2008 non riduce il trattamento di disoccupazione involontaria;

- successivamente alla sospensione si potrà fruire della Cassa Integrazione in Deroga o della Mobilità in Deroga (N.B. il ricorso alla sospensione per 90 giorni è presupposto necessario per accedere alla Cigs o alla mobilità in deroga; il trattamento in deroga, inoltre, è subordinato al rispetto degli accordi stipulati ai vari livelli in relazione all'indennità di disoccupazione per sospensione).

28 Aprile 2009 - Normativa

Assetti contrattuali – Accordo interconfederale di definizione

Il 15 aprile 2009 è stato siglato l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.I principali contenuti sono i seguenti:Assetti contrattuali:Un contratto collettivo nazionale di categoria con vigenza triennale per la parte economica e per quella normativa.Un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, sempre con vigenza triennalePer gli effetti economici dei contratti collettivi nazionali verrà utilizzato un nuovo indice previsionale.È riservata alla contrattazione nazionale la regolamentazione delle relazioni industriali.Il contratto collettivo nazionale definisce i meccanismi della contrattazione di secondo livello.Per le procedure di rinnovo il contratto collettivo nazionale ne stabilisce la modalità ma viene determinato un termine di 20 giorni per la parte che riceve la proposta di rinnovo per attivarsi.Indicativamente le proposte di rinnovo dovranno essere presentate 6 mesi prima della scadenza, o 2 mesi per la contrattazione aziendale, e per tale periodo e per un ulteriore mese è prevista la tregua sindacale,La contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie definite dal contratto nazionale.Particolare attenzione viene data al premio variabile a livello aziendale per il quale si auspicano agevolazioni fiscali e previdenziali.È previsto che le proposte di rinnovo degli accordi di secondo livello vengano presentati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle strutture territoriali sindacali stipulanti il contratto nazionali.Eventuali controversie sulle interpretazioni contrattuali sono devolute ad un collegio arbitrale.I contratti collettivi nazionali prevederanno degli elementi di garanzia retributiva per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.È prevista la possibilità di accordi territoriali che possono modificare istituti economici e normativi del contratto nazionale.La scadenza dell'accordo interconfederale è al 15 aprile 2013.Il Protocollo prevede un rinvio ad uno specifico accordo interconfederale sulle rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

17 Aprile 2009 - Normativa

Convertito in legge il D.L. 5/09 recante “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Il Parlamento, con la L. 9 aprile 2009 n. 33 (pubblicata in G.U. l'11 aprile 2009), ha convertito il decreto legge che prevedeva alcuni interventi a sostegno delle imprese in crisi.Il decreto, noto soprattutto per gli incentivi al settore dell'auto, ha introdotto alcune novità anche in tema di ammortizzatori sociali, ritoccando specialmente l'art. 19 del D.L. 185/08, convertito dalla L. 2/09 (vale a dire il famoso pacchetto anticrisi, che aveva potenziato gli strumenti a sostegno del reddito, estendendoli anche agli apprendisti, nonché aveva introdotto disciplinato la Cigs in deroga).In particolare, il D.L. 5 del 2009 introduce il pagamento diretto da parte dell'INPS, disposto al momento della concessione dell'integrazione salariale, salva la possibilità per l'ente di revocarlo qualora emerga l'assenza dei presupposti per la concessione dell'ammortizzatore sociale.Le imprese, in caso di richiesta di cigs o cigs in deroga, con pagamento diretto, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica.Altro punto d'intervento concerne gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cigs in deroga. Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

27 Marzo 2009 - Normativa

Cigs – confermata l’estensione della Cigs ai dipendenti del settore commercio

Il 13 marzo 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 45081 del 16 febbraio 2009 con il quale è stata data attuazione all'art.19 co.11, del D.L. 185/08 (convertitocon modificazioni dalla L. 2/09), autorizzando, relativamenteall'anno2009,la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilità aidipendenti delleimpreseesercentiattività commerciale e delle agenzie di viaggio e turismo cheoccupinopièdicinquantadipendenti,e ai dipendenti delle imprese di vigilanza con piè di quindicidipendenti,nellimitedispesa limitedispesa complessivo di euro di 45.000.000,00 di cui euro15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

20 Marzo 2009 - Normativa

Contratti a tempo determinato:

Diventa operativo il termine di durata massima di 36 mesi

La L. 247/07 ha modificato la disciplina sulla successione dei contratti a termine, stabilendo che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (cfr. art. 5, comma 4 bis D. Lgs. 368/01). La legge dettava una disciplina transitoria, prevedendo:

  • per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2008 ed in corso a tale data, la possibilità di proseguire fino alla loro naturale scadenza, anche in deroga al suddetto termine di 36 mesi;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di derogare al termine di 36 mesi a condizione che i contratti cessino entro il 31 marzo 2009.

Pertanto, dal 1 aprile 2009 entra effettivamente in vigore il limite di 36 mesi, quale durata massima (considerando proroghe e rinnovi) dei contratti a termine. Ne consegue che, in caso di prosecuzione dei rapporti a tempo determinato che abbiano già superato la soglia dei 36 mesi, si verificherebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2009, non operando il periodo di tolleranza di 20 giorni di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 368/01, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 13/2008.

Occorre ribadire che il conteggio delle prestazioni rese dai lavoratori a termine deve considerare sia i contratti precedenti il 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/08) sia quelli successivi, a condizione che le mansioni svolte siano equivalenti (con riferimento al contenuto delle mansioni espletate, indipendentemente dalla mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale, come affermato sempre dalla circolare 13/08 che ha recepito Cass. SS.UU. 25033/06).La L. 133/08 consente alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di derogare al limite dei 36 mesi; vi è, inoltre, la possbilità di stipulare un contratto a termine, in deroga al suddetto limite, avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l'assistenza sindacale.

Altre deroghe al limite dei 36 mesi sono consentite per i lavoratori stagionali, per i dirigenti (per i quali vale il termine di 5 anni), per lavoratori fornite dalle agenzie di somministrazione, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per gli apprendisti e per i collaboratori autonomi.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Approvato in via definitiva il c.d. decreto “mille proroghe”

Il 24 febbraio 2009 il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. decreto "mille proroghe"), con alcune importanti novità che riguardano il mondo del lavoro.Sono prorogati al 16 maggio 2009 alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare:a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro - correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2).Sempre in tema di sicurezza, slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali", di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000.

In materia previdenziale, poi, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali collegate ad un reddito, è previsto l'obbligo della comunicazione agli Istituti previdenziali interessati dei dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno, pena la sospensione del trattamento.

27 Febbraio 2009 - Normativa

Agenti e rappresentanti del settore commercio:

Rinnovo dell'accordo economico collettivo

In data 16 febbraio 2009 è stato rinnovato l'AEC Agenti Commercio con decorrenza 1 marzo 2009 e scadenza al 29 febbraio 2012.Le novità di maggiore interesse sono la regolamentazione del contratto a tempo determinato ed una ridefinizione dell'indennità di risoluzione del rapporto, che viene ancora articolata in FIR suppletiva e meritocratica. Ciò nonostante la giurisprudenza si è sempre piè orientata a riconoscere prevalenza alla regolamentazione "europea" recepita dall'art. 1751 c.c., rispetto a quella contrattuale.

23 Gennaio 2009 - Normativa

Accordo interconfederale di riforma degli assetti contrattuali

Il 22 gennaio 2009, il Governo e le parti sociali, con l'esclusione della CGIL, hanno sottoscritto un accordo quadro, che delinea un nuovo modello contrattuale comune al settore pubblico e privato. L'accordo ha natura programmatica e rinvia a future intese per la definizione di specifiche discipline. Le principali novità introdotte dall'accordo sono due:i contratti collettivi nazionali di categoria avranno durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa; inoltre, scompare l'inflazione programmata, che verrà sostituita dall'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo. L'accordo avrà un carattere sperimentale per la durata di quattro anni.
Nel testo dell'accordo si intravede l'intenzione di intervenire in materia di rappresentanza sindacale e di titolarità dell'esercizio delle prerogative sindacali, ivi compreso il diritto di sciopero.
Altra indicazione programmatica riguarda la semplificazione e la riduzione del numero dei contratti collettivi.

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