Normativa

14 Febbraio 2011 - Normativa

Appalti: le linee guida del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare 11 febbraio 2011 n. 5, tenuto conto del ricorso sempre piè frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha ritenuto opportuno fornire una serie di chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti ed in particolare su:A) Genuinità degli appalti:In tutti i casi di appalto, ma specificamente in quelli che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali (ad esempio, servizi di facchinaggio e pulizia) oppure concernenti lavori specialistici o servizi non rientranti nell'attività normale del committente (ad esempio, servizi di ristorazione collettiva o di vigilanza privata), affinché l'appalto sia ritenuto genuino e quindi legittimo, assume sempre particolare rilevanza l'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore,fermi restando gli altri requisiti richiesti dalla legge (organizzazione imprenditoriale, rischio d'impresa, impiego di capitali, macchine, attrezzature, ecc.).B) Sanzioni per appalti illeciti:Nel caso in cui l'appalto non soltanto sia illecito ma sia posto in essere al fine di eludere in tutto o in parte i diritti dei lavoratori, si configura anche l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta, per cui si sommeranno per l'utilizzatore e per l'appaltatore le relative sanzioni:- ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;- ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;L'utilizzatore sarà inoltre tenuto tenuto a:- regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati;- riconoscere ai lavoratori le eventuali differenze retributive riscontrate;

- regolarizzare la posizione contributiva, anche per le differenze retributive

C) Responsabilità solidale

Viene precisato che il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione per rivendicare differenze retributive e contributive, fissato in due anni dalla cessazione dell'appalto, riguarda soltanto l'azione nei confronti del committente-utilizzatore, mentre il termine nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro è di cinque anni. Tali termini operano sia nei confronti dei lavoratori (subordinati, autonomi e persino irregolari) sia degli Enti previdenziali.Per quel che concerne la responsabilità solidale circa gli obblighi fiscali, la circolare precisa che questa opera solo per i lavoratori dipendenti.Infine, viene precisato che opera una responsabilità solidale del committente con l'appaltatore anche nel caso di danni subiti dal lavoratore per infortuni sul lavoro e malattie professionali non indennizzati dall'INAIL.D) Sicurezza del lavoroIl documento unico per la valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dal committente deve indicare le linee guida che devono essere seguite dalle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività appaltateVengono inoltre ribaditi alcuni importanti aspetti:- costi delle misure di sicurezza per le attività appaltate: nel contratto d'appalto vanno specificamente ed analiticamente indicati. La loro mancata indicazione determina la nullità dell'appalto.- tessera di riconoscimento dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data d'assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; l'indicazione del datore di lavoro;- tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data di stipula del contratto e l'indicazione del committente.E) Regime retributivoIn materia retributiva, la determinazione dei trattamenti minimi dei lavoratori impiegati è rimessa alla normativa collettiva, con la possibilità di prevedere - diversamente da quanto accade nella somministrazione - differenziazioni salariali, all'interno del medesimo appalto, tra dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore anche a parità di prestazioni. La circolare in oggetto è consultabile sul sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ 6CAC2097-D3F5-4F7E-BF87-6375DF4ABE63/0/20110211_Circ_5.pdf

14 Gennaio 2011 - Normativa

Detassazione e decontribuzione premi ed erogazioni di produttività o di risultato

Detassazione: l'art. 1, comma 47 della Legge 220/10 (Legge di stabilità finanziaria) ha prorogato il regimedi tassazione agevolata dei premi di produttività. Di conseguenza, anche per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2011, si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro, la tassazione forfettaria del 10%, comprensiva delle addizionali regionali e provinciali, per tutte le somme erogate a fronte di incrementi di produttività, rendimento e competitività. Non è chiaro se tali erogazioni debbano essere o meno previste da accordi sindacali. Inoltre, evidenziamo come la stessa norma proroghi al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale il Governo, sentite le parti sociali, dovrà provvedere all'identificazione di nuove regole per la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.Decontribuzione: ricordiamo che l'art. 53 del D.L. 78/10, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha prorogato sempre per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1, commi 67 e 68 della Legge 247/07 (erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita;b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

13 Gennaio 2011 - Normativa

Proroghe dei termini

Il D.L 225 /2010 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2011 una serie di termini che sarebbero scaduti al 31 dicembre 2010. Le proroghe riguardano alcuni aspetti di gestione del rapporto di lavoro quali: - Comunicazione telematica di retribuzioni e contributi: slitta l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati relativi a retribuzioni e contribuzioni (mod. 770/m).- Lavoro accessorio. prorogata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e per i lavoratori con contratto a tempo parziale dioffrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare. - Crisi aziendali: in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali, prorogato il termine entro il quale i lavoratori possono beneficiare dei fondi in deroga disposti con i decreti di concessione che possono modulare e differenziare le misure anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale

13 Gennaio 2011 - Normativa

Proroga degli ammortizzatori sociali in deroga

La Legge 220/10, all'art. 1, commi 30 e 31, ha precisato che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia, può disporre la concessione per l'anno 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilita` e disoccupazione speciale, anche con riferimento a specifici settori produttivi ed aree regionali. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalle Regioni. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga le disposizioni relative all'anzianità lavorativa presso la stessa azienda (almeno 90 giorni) ed all'anzianità aziendale (almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato) previste rispettivamente dall'art. 8 del D.L. 86/88 e dall'art. 16 della Legge 223/91

13 Dicembre 2010 - Normativa

Detassazione e decontribuzione premi di produttività – Proroga per il 2011

La manovra finanziaria per l'anno prossimo, approvata con la c.d. Legge di stabilità (D.d.L 2464, approvato in via definitiva il 7 dicembre scorso ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), all'art. 1, comma 47 ha prorogato anche per il prossimo anno 2011 due misure di particolare interesse per le imprese del settore privato ed i loro lavoratori dipendenti. Tali misure riguardano i cosiddetti "premi di produttività" (cioè, ricordiamo, quelle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale):- Detassazione: è confermato anche per il 2011 il particolare regime di tassazione agevolata previsto dall'art. 53, comma 1, della Legge 122/10. Tali somme saranno pertanto soggette a una imposta ridotta, non ancora quantificata (in precedenza era del 10%), sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite complessivo pro-capite di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno 2010.

Evidenziamo che, rispetto alla precedente normativa, sembrano essere stati esclusi dalla tassazione agevolata sia i premi "unilaterali" concessi dalle aziende, sia i compensi per lavoro notturno e festivo comprese le maggiorazioni. Le ore straordinarie erano già state escluse dal 1° gennaio 2009.

- Decontribuzione: è confermato anche per il 2011 il regime di contribuzione ridotta previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il regime si applica alle somme erogate previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Lo sgravio sarà concesso sulla base dei seguenti criteri, peraltro non ancora definiti:

- un definito importo annuo complessivo delle erogazioni, importo non fissato (dovrebbe esserlo con Decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2010). Ricordiamo che per il 2009 era stato fissato entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita, limite ritenuto valido anche per il 2010, mancando a tutt'oggi per l'anno in corso, la circolare ministeriale a cui la legge 247/2007 ne demandava la fissazione);

- uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (nel 2009 era fissato nella misura di 25 punti percentuali);- uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori (nel 2009 era fissato nella misurapari ai contributi previdenziali a loro carico).Ci riserviamo di fornire notizie piè precise non appena saranno emanati i necessari provvedimenti applicativi.

29 Novembre 2010 - Normativa

Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: decorrenza degli adempimenti di legge

La Commissione consultiva prevista dal Testo Unico sulla sicurezza ha fornito il 17 novembre scorso le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, precisando al punto "Disposizioni transitorie e finali" che la data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell'obbligo di valutazione in oggetto, previsto dall'art. 28, co. 1-bis del D.Lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro avrà comunque l'onere di indicare la programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.

12 Novembre 2010 - Normativa

Collegato lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. 9 novembre 2010, n. 26 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Collegato lavoro"), che entrerà in vigore dal 24 novembre 2010.

Sulla materia è già stato organizzato un incontro il 18 novembre 2010.

A seguito delle numerose richieste di partecipazione pervenuteci, l'incontro sarà ripetuto il giorno 25 novembre 2010, dalle ore 14,00 alle ore 17,30, presso il nostro studio di Milano, Via Lamarmora 18, come da programma sotto riportato.

La partecipazione è gratuita.

Per ragioni organizzative, è necessario che l'adesione pervenga allo studio entro il 19 novembre 2010.

Massimo Goffredo - Vincenzo Meleca - Andrea Fanfani

Incontro di aggiornamento

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO ALLA FINANZIARIA 2010

25 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Milano, Via Lamarmora 18

Argomenti

1. Lavori usuranti e lavoro sommerso
2. Orario di lavoro, congedi parentali, permessi e aspettative
3. Malattia ed infortunio sul lavoro
4. Licenziamento: modalità di impugnazione e valutazione giudiziale
5. Contratti a tempo determinato, somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative, apprendistato
6. Limiti al controllo giudiziale nelle controversie di lavoro
7. Conciliazione ed arbitrato

27 Settembre 2010 - Normativa

Invenzione dei Lavoratori Dipendenti

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:

TIPO DI INVENZIONE

DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA

DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Invenzione di servizio

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto è proprio l'attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Riconoscimento della qualifica di "autore dell'invenzione"

Invenzione d'azienda

(realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro in cui l'oggetto non prevede espressamente l' attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso)

Sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un equo premio, in funzione di:

- importanza dell'invenzione,

- mansioni svolte dal lavoratore

-retribuzione percepita dal

lavoratore inventore

- contributo dato da

organizzazione del datore di

lavoro

Invenzione occasionale

(realizzata al di fuori dell'oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro)

Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell'invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro

20 Settembre 2010 - Normativa

Nuovi elementi da inserire nella tessera di riconoscimento

A decorrere dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento (di cui agli artt. 18 e 21 del D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza del lavoro) dei lavoratori subordinati, autonomi, artigiani e componenti imprese famigliari, che prestano attività nei cantieri, anche in regime di appalto e subappalto, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per i lavoratori autonomi, la tessera deve inoltre contenere l'indicazione del committente.

24 Agosto 2010 - Normativa

Proroga al 31 dicembre 2010 per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

L'art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha esteso anche ai datori di lavoro privati la proroga al 31 dicembre 2010, in precedenza concessa alle pubbliche amministrazioni, circa gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure organizzative connesse allo stress lavoro-correlato.

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