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21 Gennaio 2025 - Senza categoria

Interessi legali INPS dal 1° gennaio 2025 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, comunica che, in base al decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia, dal 1° gennaio 2025 saggio di interesse legale è al 2% in ragione d’anno.

In considerazione di ciò, l’Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, in particolare:

  • l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista pe gli interessi legali, a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti;
  • in relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025. Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze;
  • la medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dalla legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dal decreto-legge 19/2024, n. 19, convertito dalla legge 56/2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto;
  • come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Indichiamo qui di seguito l’andamento del saggio di interesse legale dal 1990

Periodo di validità     Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990                 5%

16.12.1990 – 31.12.1996    10%

01.01.1997 – 31.12.1998      5%

01.01.1999 – 31.12.2000   2,5 %

01.01.2001 – 31.12.2001    3,5 %

01.01.2002 – 31.12.2003     3 %

01.01.2004 – 31.12.2007     2,5 %

01.01.2008 – 31.12.2009     3 %

01.01.2010 – 31.12.2010       1 %

01.01.2011 – 31.12.2011       1,5 %

01.01.2012 – 31.12.2013      2,5 %

01.01.2014 – 31.12.2014        1 %

01.01.2015 – 31.12.2015      0,5 %

01.01.2016 – 31.12.2016      0,2 %

01.01.2017 – 31.12.2017       0,1 %

01.01.2018 – 31.12.2018       0,3%

01.01.2019 – 31.12.2019      0,8%

01.01.2020 – 31.12.2020     0,05%

01.01.2021 – 31.12.2021       0,01%

01.01.2022 – 31.12.2022       1,25%

01.01.2023 – 31.12.2023         5%

01.01.2024 – 31.12.2024        2,5%

01.01.2025 – …………………….2%

08 Gennaio 2025 - Normativa / Senza categoria

Sicurezza sul Lavoro – Collegato Lavoro | ADLABOR

In materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 1 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”) ha introdotto i seguenti provvedimenti:

  • viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • al medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva. In tale sede, è data facoltà al medico competente di omettere la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati dal lavoratore se attestati dalla cartella clinica;
  • l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • in ordine ad attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo a immissioni nocive, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’uso di tali locali all’INL, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

 

04 Dicembre 2024 - Senza categoria

Bonus Natale –  Le Faq della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro | ADLABOR

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un documento con le FAQ relative al cd. “Bonus Natale”, consistente in una indennità di 100,00 (cento) euro da corrispondere ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità.

Con il Decreto Legge n. 167/2024 cambiano infatti parzialmente, le regole di accesso per questo beneficio, chiarite dalle Entrate con la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre. I datori di lavoro potranno, infatti, riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.

Per consultare il documento, clicca qui: www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2024/FS/Approfondimento_FS_20241128.pdf

27 Novembre 2024 - Senza categoria

Rinnovo CCNL Tessile – Moda Industria – Le novità in tema di malattia e periodo di comporto | ADLABOR

L'11 novembre 2024 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore tessile abbigliamento moda che, a fronte dell’approvazione dei lavoratori, avrà validità per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.

In tema di malattia, l’ipotesi di accordo introduce numerose novità:

A. Conservazione del posto di lavoro

  • Il periodo di comporto di 15 mesi (465 giorni) per gravi patologie dovute a malattie degenerative che richiedono terapie salvavita viene esteso anche ai casi comportanti una disabilità certificata ex L. 68/1999 superiore a 2/3;
  • il termine “ordinario” per la conservazione del posto di lavoro in malattia rimane di 13 mesi;
  • in caso di più eventi di malattia, l’arco temporale all’interno del quale verificare i termini di conservazione del posto consiste in un periodo di 30 mesi.

B. Nuovo trattamento economico dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, cambia il trattamento economico per la malattia:

  1. per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni, dal 1° al 3° giorno di malattia:
  • 100% della retribuzione normale.
  1. Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
  • 100% della retribuzione normale per il primo evento nell'anno (1° gennaio - 31 dicembre);
  • 66% della retribuzione normale per il secondo ed il terzo evento nell'anno;
  • 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell'anno;
  • non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve (e quindi saranno retribuite al 100%) le seguenti patologie: malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate; sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico ginecologo.
  1. Dal 4° giorno di malattia:
  • operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto;
  • intermedi e impiegati: corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Nessun trattamento economico è dovuto durante il periodo di prova.

C. Malattia e cassa integrazione

In caso di malattia durante periodi di cassa integrazione, il trattamento economico varia:

  • se l’INPS riconosce l’indennità di malattia, il datore di lavoro integra fino al massimo netto della Cig;
  • se l’INPS eroga il trattamento di integrazione salariale, il datore non corrisponde alcuna integrazione.
21 Ottobre 2024 - Senza categoria

Controlli a distanza – Richiesta di autorizzazione all’installazione | ADLABOR

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.

Segnaliamo in particolare che:

  • solo il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti qualora l’istante sia soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo;
  • tali sistemi, per essere autorizzati, devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale.

Cogliamo inoltre l’occasione per rammentare che:

  • l’articolo 4 della legge 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015)
  • gli impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Perché la loro installazione e il loro utilizzo siano legittimi è necessario che vi sia o un accordo sindacale circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature (accordo stipulato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con le RSA o le RSU o con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale), oppure, in mancanza di accordo, una preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero del Lavoro (a seconda delle dimensioni dell’azienda);
  • circa i controlli a distanza effettuati sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire le proprie mansioni e sugli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze questi sono legittimi purchè: a) i lavoratori siano adeguatamente informati circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo; b) sia rispettata la normativa in materia di privacy. L’inosservanza di anche solo una delle due condizioni indicate, rende illegittimo l’utilizzo delle informazioni ai fini, ad esempio, di un procedimento disciplinare e, quindi, anche di un licenziamento.
29 Luglio 2024 - Senza categoria

Patente a crediti – Schema del decreto attuativo | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a punto lo schema della patente a crediti in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024.

La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, il Ministero fornisce le slide esplicative delle nuove misure.

04 Luglio 2024 - Senza categoria

“Rischio caldo” nei luoghi di lavoro – Attivo il servizio telefonico di pubblica utilità | ADLABOR

L’Inail informa che il servizio telefonico (1500), riguardante la nuova campagna “Proteggiamoci dal caldo” del Ministero della Salute, da quest’anno è stato esteso anche a lavoratori e imprese, con l’introduzione di informazioni specifiche sul “rischio caldo” nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione ai lavoratori impiegati in attività all’aperto, come l’agricoltura e l’edilizia, e dunque più esposti alle alte temperature.

Il numero 1500 sarà operativo fino al prossimo 20 settembre, dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

Il Ministero della salute e l’INAIL hanno predisposto anche l’apposito opuscolo “10 semplici regole per un’estate in sicurezza”.

19 Giugno 2024 - Senza categoria

Appalto, distacco e somministrazione illeciti – Regime sanzionatorio | ADLABOR

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1091 del 18 giugno 2024, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative relative al regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, così come previsto dall’articolo 29, del Decreto Legge n. 19/2024.

Segnaliamo in particolare:

  • Importo delle ammende: l’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda. Nella nota dell’INL vengono precisate, anche con esemplificazioni, l’importo dell’ammenda (che non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000) e le relative possibili maggiorazioni;
  • Regime della recidiva: il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 l’INL evidenzia agli ispettori che, esistendo una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative (come l’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” e il D.L. n. 19/2024, che ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”, occorrerà valutare se si tratti di recidiva “semplice” o recidiva “specifica”;
  • Aggravanti per sfruttamento dei minori: ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi sopra indicati.
27 Maggio 2024 - Senza categoria

Cruscotto INPS “UNIEMENS-CIG e Fondi di Solidarietà” | ADLABOR

L’INPS comunica le modalità di fruizione del servizio “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di Solidarietà”, un sistema informativo che contiene tutti i dati dei provvedimenti di trattamento di integrazione salariale, con ticket, emessi dall’INPS per le aziende con personale dipendente subordinato.

Il servizio permette alle aziende e ai propri intermediari di:

  • analizzare le motivazioni per cui si è generata una nota di rettifica e, quindi, le informazioni utili alla sua sistemazione;
  • verificare le motivazioni per cui una denuncia è bloccata, non alimentando la posizione assicurativa del soggetto interessato.

Per supportare le aziende e i propri intermediari nell’utilizzo del servizio, è stato pubblicato un apposito tutorial, scaricabile dalla pagina “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”, che presenta le principali funzionalità del Cruscotto, realizzato con il duplice obiettivo di:

  • fornire semplici e chiare indicazioni per la lettura dei dati;
  • agevolare la messa in atto dei correttivi necessari alla sistemazione delle note di rettifica pendenti e alla corretta implementazione dell’estratto conto individuale dei lavoratori dipendenti beneficiari.

 

14 Maggio 2024 - Senza categoria

ANPAL – Soppressione – Nuovi contatti per gli utenti | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, con la chiusura di Anpal e il varo della nuova struttura, il Ministero ha recentemente assorbito le competenze dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Tutte le informazioni sulle politiche attive sono, pertanto, consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall’Agenzia, attualmente sono disponibili sull’Urp Online del Ministero, con accesso alle FAQ e al servizio di ticket.

A partire dalle 18 di venerdì 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Cpi) potranno inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione “Chiedi supporto” dell’Urp Online.

 

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