27 Novembre 2023 - Senza categoria
Rammentiamo che il prossimo 17 dicembre, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2019/1937, per le imprese il cui organico, negli ultimi dodici mesi, si è dimensionato oltre le 50 unità, scatteranno una serie di adempimenti correlati alla protezione di chi, dipendente o meno, segnala violazioni rispetto alle disposizioni normative nazionali, cioè tutti i comportamenti, che, a giudizio del segnalante, siano lesivi di un interesse pubblico o privato, illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile.
I datori di lavoro privati interessati sono:
- le imprese che hanno occupato, in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti, saranno soggette agli obblighi a partire dal prossimo 17 dicembre;
- i datori di lavoro che pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.L.vo n. 231/2001.
Per quel che riguarda il calcolo dei dipendenti valgono le regole generali previste dall’ordinamento italiano:
- i lavoratori a tempo pieno ed indeterminato valgono come unità;
- quelli a tempo parziale sono computati “pro-quota”, in relazione all’orario pieno previsto dal CCNL, secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015;
- quelli a tempo determinato in base al numero medio mensile di lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base della effettiva durata dei singoli rapporti di lavoro (art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015);
- i lavoratori intermittenti, in base al parametro orario per singoli semestri previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015;
- i dipendenti con rapporto di apprendistato, non essendo stata prevista alcuna deroga, non sono computabili ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Cosa debbono fare in particolare le aziende tenute a rispettare gli obblighi:
- predisporre canali di segnalazione finalizzati a garantire sia l’anonimato che la riservatezza del lavoratore che segnala l’irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione, compresa tutta la documentazione prodotta. Tali canali informativi potranno essere gestiti all’interno dell’azienda affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure affidati a soggetti esterni di provata professionalità. La segnalazione può essere fatta anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, da liberi professionisti e consulenti;
- portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità;
- tutelare le persone che segnalano, anche se le situazioni sono venute a conoscenza dell’interessato durante la fase precontrattuale o durante la procedura di selezione o durante il periodo di prova o, infine, a rapporto di lavoro concluso;
- fornire al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione, un avviso di ricevimento e, entro 90 giorni, un primo riscontro relativo alle indagini conseguenti;
- non attuare nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità alcun tipo di atto ritorsivo.
Per le imprese che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti, l’adeguamento è scattato invece dal 15 luglio 2023.
Può essere utile consultare la Guida operativa predisposta da Confindustria.
24 Novembre 2023 - Normativa / Senza categoria
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 142 del 22 novembre 2023, ha adottato il 44° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
21 Novembre 2023 - Senza categoria
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2023, l’avviso n. 270 contenente le tabelle aggiornate delle malattie professionali.[embeddoc url="https://www.adlabor.it/wp-content/uploads/2023/11/23A0630900100010110002.pdf"]
13 Novembre 2023 - Senza categoria
L’INPS, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, fornisce le prime indicazioni amministrative, anche finalizzate alla presentazione delle domande per la fruizione della indennità una tantum per gli anni 2022 e 2023 a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.
La disposizione prevede che:
- l’indennità una tantum sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
- ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore –nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022– possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane
07 Novembre 2023 - Senza categoria
L'Inps, con nota n. 3884 del 6 novembre 2023, ha emanato chiarimenti sulla gestione contributiva dei fringe benefits.
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16 Ottobre 2023 - Senza categoria
L’INPS, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, fornisce le indicazioni in ordine all’obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale.
Segnaliamo in particolare che:
- con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo. Ne consegue che i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale. In particolare, si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile;
- per i datori di lavoro tenuti al versamento l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa;
- tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale oggetto del messaggio è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.
06 Ottobre 2023 - Senza categoria
Il 5 ottobre 2023 l’ANPAL ha reso disponibili sul proprio sito le nuove Faq in materia di Fondo nuove competenze seconda edizione, che chiariscono le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze in relazione alla nota n. 11790 del 7 agosto 2023 che contiene le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze e al comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 che chiarisce come non risulta possibile accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto i tempi definiti dall’Avviso sono stati previsti in considerazione dalla fonte di finanziamento dell’intervento.
15 Settembre 2023 - Senza categoria
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, il 12 settembre 2023, una Guida degli incentivi all’assunzione ai quali possono accedere i datori di lavoro, specificando, per ciascuna tipologia di contratto incentivato, i requisiti e le condizioni necessarie.
Gli incentivi descritti nella guida sono i seguenti:
- Giovani under 36
- Giovani under 30
- Donne svantaggiate
- Over 50
- Decontribuzione sud
- Percettori misura di inclusione
- NEET
- Disabili
23 Giugno 2023 - Senza categoria
Con circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) applicabile:
- alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- alle assunzioni di giovani under 36, così come autorizzate dalla Commissione europea effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Misura degli incentivi
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389/2021. L’Istituto fa presente che la richiesta di fruizione del beneficio con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
22 Giugno 2023 - Senza categoria
L’INAIL, con Circolare n. 29 del 19 giugno 2023, informa che, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono i seguenti:
- 10,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,50% misura delle sanzioni civili.