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06 Ottobre 2023 - Senza categoria

Fondo nuove competenze – Redazione dell’attestazione delle competenze – Istruzioni ANPAL | ADLABOR

Il 5 ottobre 2023 l’ANPAL ha reso disponibili sul proprio sito le nuove Faq in materia di Fondo nuove competenze seconda edizione, che chiariscono le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze in relazione alla nota n. 11790 del 7 agosto 2023 che contiene le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze e al comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 che chiarisce come non risulta possibile accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto i tempi definiti dall’Avviso sono stati previsti in considerazione dalla fonte di finanziamento dell’intervento.

 

15 Settembre 2023 - Senza categoria

Incentivi all’assunzione 2023 – La Guida del Ministero del Lavoro | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, il 12 settembre 2023, una Guida degli incentivi all’assunzione ai quali possono accedere i datori di lavoro, specificando, per ciascuna tipologia di contratto incentivato, i requisiti e le condizioni necessarie.

Gli incentivi descritti nella guida sono i seguenti:

  • Giovani under 36
  • Giovani under 30
  • Donne svantaggiate
  • Over 50
  • Decontribuzione sud
  • Percettori misura di inclusione
  • NEET
  • Disabili
23 Giugno 2023 - Senza categoria

Assunzione di giovani effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 – Esoneri contributivi | ADLABOR

Con circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) applicabile:

  • alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • alle assunzioni di giovani under 36, così come autorizzate dalla Commissione europea effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389/2021. L’Istituto fa presente che la richiesta di fruizione  del beneficio con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

22 Giugno 2023 - Senza categoria

Pagamento premi e accessori INAIL – Modifica del tasso di interesse | ADLABOR

L’INAIL, con Circolare n. 29 del 19 giugno 2023, informa che, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono i seguenti:

  • 10,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 9,50% misura delle sanzioni civili.
06 Giugno 2023 - Senza categoria

Infortuni ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Chiarimenti INAIL | ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 23 del 1° giugno 2023, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi, relativamente alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.

Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.

Per consultare la circolare, clicca su: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-23-del-1-giugno-2023.pdf

16 Maggio 2023 - Normativa / Senza categoria

Prestazioni occasionali – Decreto Lavoro – Modifiche | ADLABOR

Il Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha apportato alcune modifiche all’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), sulle Prestazioni Occasionali.

Segnaliamo in particolare:

  • la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è consentita, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento (comma 1);
  • è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14).
09 Maggio 2023 - Senza categoria

Servizio INPS “INFO CIG” | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1605 del 3 maggio 2023, comunica che, a partire dal 22 maggio 2023, il servizio di live chat “INFO CIG”, già destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, è esteso alle aziende con sede legale in tutto il territorio nazionale.

Segnaliamo in particolare che il servizio:

  • può essere utilizzato soltanto dai titolari di azienda, dai rappresentanti legale e dai consulenti aziendali;
  • è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale;
  • consente anche alle aziende hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.
17 Aprile 2023 - Senza categoria

CCNL Dirigenti Terziario – Rinnovo 12 aprile 2023 – Aumenti retributivi e welfare | ADLABOR

Confcommercio e Manageritalia, il 12 aprile 2023, hanno siglato il rinnovo della parte economica del CCNL dei Dirigenti del terziario prevedendo un aumento economico di 450 euro mensili (a regime entro luglio 2025), una una tantum di 2.000 euro a copertura del periodo 2020-2022 e destinando 1.000 euro alla piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare.

Una Tantum.

A copertura del triennio 2020/22, nel corso del 2023 verrà erogato, in tre tranche, un importo una tantum di 2.000 euro, a titolo di arretrati retributivi e quindi assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata.

Aumento retributivo.

È stato previsto un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, pari a 450 euro a regime, con le seguenti modalità:

  • 150 euro mensili dal 1° dicembre 2023 – minimo contrattuale mensile 4.040 euro.
  • 150 euro mensili dal 1° luglio 2024 - minimo contrattuale mensile 4.190 euro.
  • 150 euro mensili dal 1° luglio 2025 - minimo contrattuale mensile 4.340 euro.

Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

Welfare aziendale.

I datori di lavoro destineranno alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza primo gennaio 2024. Tale importo sarà aggiuntivo rispetto ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un regolamento aziendale.

14 Aprile 2023 - Senza categoria

Dimissioni del lavoratore durante congedo di paternità – Ticket di licenziamento | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, fornisce indicazioni sugli aspetti contributivi alla luce della disposizione che prevede che il lavoratore padre dimissionario, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo abbia diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Segnaliamo in particolare:

  • le dimissioni in oggetto determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (c.d. “ticket di licenziamento”);
  • l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022;
  • per quanto attiene al momento impositivo e alla misura del contributo, si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 40/2020 e n. 137/2021.

Il messaggio fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

27 Febbraio 2023 - Senza categoria

Licenziamenti – Reintegrazione – Modifiche alle procedure | ADLABOR

Dal 28 febbraio 2023, a seguito della modifica degli articoli 441-bis, ter e quater del Codice di procedura civile, introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, co. 32), è abrogato il cosiddetto “rito Fornero” (disciplinato dall’art. 1, commi da 47 a 69, della legge n. 92/2012 in tema di controversie in materia licenziamento). La data di entrata in vigore di dette modifiche, prevista originariamente per il 30 giugno 2023, è stato modificato dall’art. 1, comma 280, della legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Il nuovo procedimento, potenzialmente più snello, si applica a tutte le controversie nelle quali, con l’impugnazione del licenziamento, viene richiesta la reintegrazione. In particolare segnaliamo che:

  • le domande in questione hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice (primo comma art. 441bis);
  • anche quando devono essere risolte questioni correlate, comprese, come previsto espressamente, quelle relative alla qualificazione del rapporto (primo comma art. 441bis ultimo periodo;
  • vi è la possibilità (non l’obbligo) per il giudice del lavoro di ridurre i termini del procedimento fino alla metà. In tal caso conseguono due momenti di automaticità, rappresentati dal limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a venti giorni, e dal termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto, appunto, alla metà;
  • all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro (quarto comma art. 441bis);
  • il giudice è tenuto a riservare particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze, per la trattazione di questo tipo di procedimenti.
  • nel caso di licenziamento del socio della cooperativa il rito da applicare sarà quello ordinario ex artt. 409 ss. del codice di procedura civile. Anche in tali casi il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte (art. 441 ter);
  • per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, le azioni di nullità, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere comunque introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. In tal caso, la proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda (art. 441 quater).

Con l’eccezione di quanto stabilito dalle norme citate, il procedimento è regolato dalle norme ordinarie del rito del lavoro.

Capo I-bis: DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI

Art. 441-bis - Controversie in materia di licenziamento

  1. La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
  2. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
  3. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.
  4. All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
  5. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.

 Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio)

Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

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