01 Luglio 2024 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 75 del 28 giugno 2024, illustra l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
In estrema sintesi, la circolare fornisce indicazioni circa:
- datori di lavoro che possono accedere al beneficio: l’esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati;
- rapporti di lavoro incentivati: l’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
- misura dell’incentivo: è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Non sono oggetto di sgravio alcune specifici tipi di contributi, tra cui, in particolare i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- condizioni di spettanza dell’incentivo: il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- non cumulabilità con altri incentivi: l’esonero in oggetto deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
28 Giugno 2024 - Normativa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024, contenente le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni una maxi deduzione ai fini della determinazione del reddito.
L’agevolazione:
- è utilizzabile per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- consiste nella maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;
- prevede una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023.
- l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che abbiano esercitato l’attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria o giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.
27 Giugno 2024 - Normativa
Il Garante privacy ha irrogato una sanzione di 120.000 euro a un datore di lavoro per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.
Dati biometrici: il Garante ha ribadito nuovamente che l’utilizzo di tali dati non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. Neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità.
Software gestionale per report sull’attività dei dipendenti: tale software -con il quale ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali- consentiva al datore di lavoro di raccogliere dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa.
Di seguito, il provvedimento del Garante privacy.
26 Giugno 2024 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un comunicato pubblicato il 25 giugno 2024 sul proprio sito internet, informa del via libera della Commissione Ue alla proroga, al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura in scadenza a fine mese con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
25 Giugno 2024 - Normativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 142/E del 24 giugno 2024, risponde ad un quesito in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate:
- quando si parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e dai relativi decreti attuativi;
- qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente de materializzata;
- restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità, e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati);
- ove sia richiesta la fattura occorre ricordare che, dal 1° gennaio 2024, è obbligatorio che la stessa sia emessa elettronicamente tramite il “Sistema di Interscambio” (SdI). Tuttavia, «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.». Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo);
- in merito all’efficacia probatoria delle copie per immagine di documenti analogici, si rammenta che l’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “CAD”) stabilisce che, «1bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia”.
18 Giugno 2024 - Normativa
L’INPS, con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, fornisce le indicazioni operative per la compilazione del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024).
L’esonero spetta:
- ai datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- per le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
- per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le necessarie informazioni.
17 Giugno 2024 - Normativa
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 6 giugno 2024, fornisce il proprio indirizzo circa i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati.
Segnaliamo in particolare che il Garante Privacy ha ribadito che:
- il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (artt. 2 e 15 Cost.), che proteggono il nucleo essenziale della dignità della persona e il pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali. Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza;
- dovrà essere sempre verificata la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dall’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, nonché il rispetto delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e artt. 113 e 114 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). La violazione delle norme determina, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento, anche il possibile insorgere di responsabilità sul piano penale (cfr. art. 171 del Codice);
- i tempi di conservazione dei metadati devono in ogni caso essere proporzionati rispetto alle legittime finalità perseguite. In particolare, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure. Ove i tempi di conservazione non siano definiti in maniera proporzionata alle finalità del trattamento, il titolare del trattamento può incorrere nella violazione del principio di “limitazione della conservazione”, con conseguenti sanzioni.
14 Giugno 2024 - Normativa
L’INPS, con la circolare n. 71 dell’11 giugno 2024, informa che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
Differimento del termine di versamento dei contributi: il tasso di interesse dovuto in caso di autorizzazione, a decorrere dal 12 giugno 2024:
- deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo;
- sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi:
- la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).
Evasione contributiva:
- la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
13 Giugno 2024 - Normativa
L’Inail, con circolare n. 13 dell’11 giugno 2024, comunica che, per effetto della decisione della Banca centrale europea del 6 giugno 2024, che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a decorrere dal 12 giugno 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, e quello per la determinazione delle sanzioni, civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono i seguenti:
- 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75% misura delle sanzioni civili.
10 Giugno 2024 - Normativa
L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa del 6 giugno 2024, con la quale illustra il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, disponibile sul portale dell’Istituto esclusivamente per le imprese, gli altri soggetti assicuranti e per gli intermediari da essi delegati.
Tale servizio deriva dall’applicazione dell’articolo 4 del DL 34/2014 (convertito dalla legge 78/2014, “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”).
Segnaliamo in particolare che:
- il comma 1 prevede che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
- in presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso. Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima;
- nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare. Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche;
- è previsto un manuale, presente nella sezione del sito INAIL: “Manuali operativi”.
Per consultare l’istruzione operativa, clicca qui: alg-istruzione-operativa-6-giugno-2024.pdf (inail.it)