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15 Giugno 2020 - Senza categoria

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza – DPCM 11 giugno 2020 | Adlabor

Il Presidente del Consiglio del Ministri ha emanato un ulteriore DPCM per fronteggiare l'emergenza Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020.

Segnaliamo in particolare che all'art. 2 si conferma la necessità che, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, i datori di lavoro rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Inoltre, alcune specifiche attività (ad esempio: servizi di ristorazione, attività' commerciali al dettaglio) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività  con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Evidenziamo come alcuni allegati al DPCM circa le  misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 siano di specifico interesse in caso di riapertura delle attività economiche e produttive (all. 9); per gli esercizi commerciali (all. 11); negli ambienti di lavoro (all. 12); nei cantieri (all. 13); nel settore del trasporto e della logistica (all. 14); nel trasporto pubblico (all. 15).

Per consultare il DPCM 11 giugno 2020 con allegati, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-dell11-06-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-del-decreto-le/

 

 

09 Giugno 2020 - Normativa / Senza categoria

Licenziamenti e altre modifiche dei livelli occupazionali – vincoli in caso di accesso a crediti garantiti

Con Legge 40/2020 è stato convertito il d.l. 23/2020, confermando quanto previsto dall'articolo 1 lettera l) del decreto, ribadendo che: l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dalla Legge 40/2020 non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. Un’interpretazione estensiva della norma potrebbe far ricadere nell'obbligo dell’accordo sindacale anche le modifiche dell’organico quali acquisizioni/cessioni di ramo d’azienda, assunzioni a termine e qualunque altro provvedimento che modifichi il numero dei dipendenti.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 23/2020, così come convertito dalla l. 40/2020 clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-23-2020-testo-coordinato-con-l-40-2020/

09 Aprile 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/COVID-19: CIGO/CIGS/CIGD – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l'approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Segnaliamo in particolare:

a) Cassa integrazione ordinaria: i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa”, ivi compresi quelli che operano su tutto il territorio nazionale:

  • sono dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, comma  1,del d.lgs.n. 148/2015, ma si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;
  • sono dispensati dal rispetto del termine dei  15  giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria (art. 15, comma 2,del d.lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
  • sono dispensati dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2,del d.lgs. n. 148/2015,  (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie);
  • il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale  straordinaria;
  • non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili;
  • la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i  dipendenti  assunti  alla  data  del 17  marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente
  • le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n.38 del 12 marzo 2020 e n.47 del 28 marzo 2020;
  • alla luce della particolare finalità dell’intervento, lo stesso può  essere erogato -a  richiesta  del datore di lavoro -con la formula del pagamento diretto;
  • restano fermi l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria per emergenza ,limitatamente ai  periodi riconosciuti, non  sono  tenuti  al  versamento  della contribuzione addizionale.

b) Cassa integrazione ordinaria in sostituzione della straordinaria: le aziende che hanno  in corso un programma di CIGS (anche quelle in CIGS per aree di crisi industriale complessa):

  • possono presentare  domanda per  la  concessione  del  trattamento  di  integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane;
  • per la  sospensione  del  trattamento  di  CIGS in  corso, le  aziende  devono  inoltrare  apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS-on-line, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria;
  • la concessione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinario sospende e  sostituisce, il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell’orario di lavoro;
  • in via transitoria, per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini procedimentali relativi all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle nuove istanze;
  • l’intervento potrà essere erogato -a  richiesta dell’azienda- con la formula del pagamento diretto.

c) Cassa integrazione in deroga: possono richiederla, per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario, nonché i datori di lavoro che, avendo accesso esclusivamente alla CIGS:

  • i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni  e Province  autonome  ove  hanno  sede  le  unità  produttive e/o  operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, Maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sono state già fornite dall’INPS con la  circolare  47/2020;
  • in caso di unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel  concetto  di  unità  produttive anche  i  punti  vendita  di  una  stessa  azienda), site  in cinque  o  più  regioni  o  province  autonome  sul  territorio  nazionale,  il decreto di concessione sarà fatto dal Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione;
  • anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale,
  • le domande    dovranno    essere    corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario con quantificazione totale delle ore di sospensione e relativo  importo, i dati relativi all’azienda, i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
  • l’integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi;
  • l’istanza, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere inoltrata in modalità telematica;
  • Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Allegato alla circolare vi è il modulo formato excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Nota Bene: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell'articolo 22».

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf

 

09 Aprile 2020 - Schemi / Senza categoria

Integrazione salariale e trattamenti specifici

E' stato pubblicato su Adlabor uno schema riassuntivo dei rapporti tra gli strumenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, CIGS e FIS) e gli altri trattamenti specifici contrattuali (quali malattia, congedi, infortuni, permessi, maternità ecc.).

Per consultare lo schema, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/cig/rapporto-tra-integrazioni-salariali-cigo-cigs-cigd-fis-e-istituti-contrattuali-malattia-maternita-congedi-e-permessi/

03 Aprile 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – DPCM 1 aprile 2020

E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, sempre per tutto il territorio nazionale  e con un’unica modifica, l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dalle ordinanze del Ministro della salute del 20 e 28 marzo 2020 (consultabili sul sito www.adlabor.it, nella sezione Normativa, alla voce Emergenze).

L’unica modifica riguarda la completa sospensione delle attività sportive, compresi gli allenamenti, fino a tutto il 13 aprile 2020.

Per consultare il testo del DPCM, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-1-aprile-2020-coronavirus-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applica/

12 Marzo 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/Governo: COVID-19 – nuove disposizioni per l’interno territorio nazionale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.

a) Sono sospese:

  • le attività dei servizi di ristorazione (ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio situati lungo la rete stradale);
  • le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM);
  • i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • le attività inerenti i servizi alla persona (tranne le eccezioni previste dall'allegato 2 del DPCM).

b) Per quanto riguarda le attività produttive e professionali si raccomanda che:

  • massimo utilizzo alla modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • Per le sole attività produttive si raccomanda inoltre che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Per consultare il DPCN 11 marzo 2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-dell11-03-2020-coronavirus-nuove-disposizioni-per-linterno-territorio-nazionale/

 

 

 

26 Novembre 2019 - Senza categoria

INPS – Contact center – Sospensione temporanea del servizio

Il Servizio Contact Center dell’INPS sarà sospeso temporaneamente

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11 Novembre 2019 - Senza categoria

Contratti a termine – accordo Confcommercio per Milano, Lodi, Monza e Brianza

Accordo Confcommercio 6 novembre 2019 sui contratti a tempo determinato

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05 Novembre 2019 - Senza categoria

INCONTRO FORMATIVO GRATUITO 20 Novembre 2019 HR e COMUNICAZIONE

E' stato rifissato al 20 Novembre 2019
l'incontro formativo di cui alla locandina sotto riportata.
PER ISCRIVERSI INVIARE UNA MAIL A : [email protected]

22 Luglio 2019 - Senza categoria

Incentivo per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

L’INPS, con circolare n. 104 del 19 luglio 2019 rende operativa la prima fase della procedura che consentirà ai datori di lavoro di applicare il nuovo sgravio contributivo introdotto dalla L. n. 4/2019, disciplinando le modalità di richiesta del beneficio. Le assunzioni incentivate sono quelle a tempo indeterminato che riguardano soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza. Le aziende interessate possono inoltrare istanza telematica attraverso il Portale agevolazioni disponibile sul portale istituzionale. Ad esito della stessa, l’INPS provvede ad effettuare la prenotazione delle risorse spettanti e a dare esito positivo all’istanza.

Datori di lavoro interessati: l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.

Rapporti di lavoro incentivati: l’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno e che l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo: il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo:

  • è subordinato al rispetto, in particolare, dell’applicazione di CCNL e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione non viola il diritto di precedenza;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte del datore di lavoro;
  • il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Misura dell’incentivo: la misura dell’incentivo introdotto dal decreto-legge che disciplina il Rdc è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.

Durata dell’incentivo: la durata è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20104%20del%2019-07-2019.pdf

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