15 Luglio 2019 - Senza categoria
I portali del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it e cliclavoro.gov.it) nelle giornate 19, 20 e 21 luglio 2019 non saranno operativi a causa di interventi tecnici di manutenzione.
Durante tali giornate per effettuare le procedure di dimissione volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si potrà alternativamente:
- Compilare un modulo e trasmetterlo allegando la copia di un proprio documento d’identità dalla propria casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected].
- Recarsi presso un soggetto abilitato che dovrà identificare il lavoratore, acquisire il modello compilato ed inviarlo contestualmente a [email protected] e all’azienda datrice.
Gli altri servizi rimarranno temporaneamente sospesi dalle ore 8:00 del 19 luglio 2019 fino al termine dell’attività di manutenzione.
Per scaricare il modulo: Modulo_Dimissioni_Volontarie
09 Maggio 2019 - Senza categoria
L’INPS con messaggio n. 1738/2019 ha fornito dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. n. 145/2018 all’ art. 1, comma 485 ( legge di bilancio 2019), in merito alla facoltà per le lavoratrici di potersi astenere esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto.
La facoltà del congedo post partum è riconosciuta a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Per la fruizione dell’astensione dopo l’evento parto, la lavoratrice- fino alla emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell'applicazione "Gestione Maternità"- dovrà spuntare la specifica opzione nella presentazione della domanda telematica di indennità di maternità.
Infine, le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili.”
08 Aprile 2019 - Senza categoria
L’INPS con circolare n. 49 del 5 aprile 2019 ha incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario- previsto all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001- il figlio del genitore disabile in situazione di gravità ancorché non convivente al momento della presentazione della domanda. Tale soggetto, potrà fruire del beneficio solo nel caso di “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e sempre che garantisca l’instaurazione e la continuità della convivenza per tutta la durata del congedo.
La circolare è stata emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 nella parte in cui non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio non convivente - al momento della presentazione della domanda- del genitore con disabilità grave.
Per una lettura completa della circolare n. 49/2019: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.pdf
Per una lettura completa della Sentenza Costituzionale n. 232/2018: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=232
28 Marzo 2019 - Senza categoria
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 5 del 27/03/2019 amplia i requisiti per l’accesso alla CIGS per i dipendenti di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi mensa e pulizia ma che alla scadenza del contratto, a causa della cessazione dell’ attività dell’azienda committente che a sua volta risulti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) , non possono accedere a tale trattamento.
L’art. 44 del Dl 109/18, permette il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi qualora l'azienda :
- abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva
- sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale.
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale è prevista all’art 20 del . D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che alle lettere c) e d) prevede che tale disciplina si applichi :
- alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
- alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia e precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.
Rispetto a quest’ultima previsione, sono emerse le difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto.
Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 purché risulti che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS la scadenza e la mancata proroga del contratto di appalto in ragione della cessazione di attività della committente.
Per la lettura della Circ. 5/2019 del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-5-del-27032019.pdf
19 Marzo 2019 - Senza categoria
Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni ,è tenuto al pagamento del ticket licenziamento cioè un contributo - introdotto dalla L. 92/2012 da versare all'INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI che per il 2019 è di € 1.221,44.
L' INPS con circolare n. 5 del 2019 ha stabilito che il contributo che i datori di lavoro devono versare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, corrisponde per il 2019 a 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro).
Il contributo massimo da erogare , corrispondente ad un triennio di anzianità è di € 1.502,37 (€ 1.486,02 nel 2018).
Nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’importo del contributo raddoppia e si triplica in mancanza di un accordo sindacale. L'importo aggiornato del ticket inizia a decorrere dal 18 marzo 2019.
Per una lettura integrale della circ. 5/2019 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink
16 Gennaio 2019 - Senza categoria
L’art. 1, commi 784 e 785, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato le precedenti norme in materia di alternanza scuola-lavoro. In base a dette modifiche:
- i percorsi in alternanza scuola-lavoro (di cui al D.Lgs. 77/2005), sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;
- la loro durata complessiva, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sarà:
- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 28 febbraio 2019, saranno definite le linee guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
08 Gennaio 2019 - Senza categoria
Dal 1° gennaio 2019, l’aliquota contributiva per agenti e rappresentanti dovuta all’Enasarco è del 16,50% ripartito in modo paritario tra l’agente e l’impresa, così come previsto dalla tabella all’art 4 Reg. Enasarco approvato con delibera del C.D.A n. 95 del 2010.
05 Settembre 2018 - Senza categoria
Lavoro occasionale: pubblicato sul sito uno schema sul contratto di lavoro occasionale
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15 Maggio 2018 - Interpretazioni / Senza categoria
L’INPS, con circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, comunica i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è pari al +1,1 per cento, pertanto i livelli di reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Alla circolare sono allegate le tabelle che indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.pdf
10 Maggio 2018 - Interpretazioni / Senza categoria
L’art. 5, comma 9-bis, TUI consente al richiedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Il Legislatore non ha tuttavia disciplinato il regime del rapporto di lavoro nelle more del rilascio, per quanto attiene invece il permesso di soggiorno per motivi familiari.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con Nota del 7 maggio 2018, n. 4079, ha precisato che i richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del rilascio dello stesso o del suo rinnovo, possono instaurare un regolare rapporto di lavoro avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per consultare la Nota del 7 maggio 2018, n. 4079 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf