19 Marzo 2019 - Senza categoria
Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni ,è tenuto al pagamento del ticket licenziamento cioè un contributo - introdotto dalla L. 92/2012 da versare all'INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI che per il 2019 è di € 1.221,44.
L' INPS con circolare n. 5 del 2019 ha stabilito che il contributo che i datori di lavoro devono versare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, corrisponde per il 2019 a 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro).
Il contributo massimo da erogare , corrispondente ad un triennio di anzianità è di € 1.502,37 (€ 1.486,02 nel 2018).
Nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’importo del contributo raddoppia e si triplica in mancanza di un accordo sindacale. L'importo aggiornato del ticket inizia a decorrere dal 18 marzo 2019.
Per una lettura integrale della circ. 5/2019 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink
16 Gennaio 2019 - Senza categoria
L’art. 1, commi 784 e 785, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato le precedenti norme in materia di alternanza scuola-lavoro. In base a dette modifiche:
- i percorsi in alternanza scuola-lavoro (di cui al D.Lgs. 77/2005), sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;
- la loro durata complessiva, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sarà:
- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 28 febbraio 2019, saranno definite le linee guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
08 Gennaio 2019 - Senza categoria
Dal 1° gennaio 2019, l’aliquota contributiva per agenti e rappresentanti dovuta all’Enasarco è del 16,50% ripartito in modo paritario tra l’agente e l’impresa, così come previsto dalla tabella all’art 4 Reg. Enasarco approvato con delibera del C.D.A n. 95 del 2010.
05 Settembre 2018 - Senza categoria
Lavoro occasionale: pubblicato sul sito uno schema sul contratto di lavoro occasionale
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15 Maggio 2018 - Interpretazioni / Senza categoria
L’INPS, con circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, comunica i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è pari al +1,1 per cento, pertanto i livelli di reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Alla circolare sono allegate le tabelle che indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.pdf
10 Maggio 2018 - Interpretazioni / Senza categoria
L’art. 5, comma 9-bis, TUI consente al richiedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Il Legislatore non ha tuttavia disciplinato il regime del rapporto di lavoro nelle more del rilascio, per quanto attiene invece il permesso di soggiorno per motivi familiari.
L’Ispettorato nazionale del lavoro con Nota del 7 maggio 2018, n. 4079, ha precisato che i richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del rilascio dello stesso o del suo rinnovo, possono instaurare un regolare rapporto di lavoro avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per consultare la Nota del 7 maggio 2018, n. 4079 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf
03 Aprile 2018 - Senza categoria
27 Febbraio 2018 - Senza categoria
Rammentiamo che la scadenza per l’invio del prospetto informativo in oggetto (cioè la dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68) deve essere effettuato entro mercoledì 28 febbraio 2018.
05 Febbraio 2018 - Normativa / Senza categoria
E' stato pubblicato su sito, nella sezione schemi, un riepilogo delle aliquote contributive per le varie tipologie di collaboratori autonomi e subordinati.
Per visualizzare il riepilogo clicca qui:
http://www.adlabor.it/schemi/contributi/7820-2/
06 Novembre 2017 - Senza categoria