13 Gennaio 2015

CCNL dirigenti: firmato il 30 dicembre 2014 l’accordo per il rinnovo

Il 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto, tra Confindustria e Federmanager, l’accordo per il rinnovo del CCNL dirigenti 25 novembre 2009, in scadenza il 31 dicembre 2014.

Nell’accordo sono previste varie novità, sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico, sia con riferimento al sistema di welfare contrattuale.

In particolare, il nuovo contratto innova la disciplina economica in vigore, fissando un solo livello retributivo del TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) ed affidando, poi, al rapporto fra impresa e dirigente il compito di definire un sistema retributivo incentivante, collegato alle performance o agli obiettivi aziendali.

Inoltre, le parti rafforzano il proprio sistema di welfare contrattuale in tema di previdenza, sanità e politiche attive, valorizzando l’autonomia gestionale per assicurare al dirigente un’adeguata copertura assicurativa non solamente durante la vita lavorativa.

Il nuovo contratto collettivo scadrà il 31 dicembre 2018.

Segnaliamo in particolare:

1) PARTE ECONOMICA

a) Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG): Il livello del TMCG per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è unico ed è di 66.000 euro lordi annui. Lo stesso livello di TMCG è riconosciuto a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda pari o inferiore a dodici mesi.

Il secondo livello del TMCG viene meno, per cui le parti hanno concordato, a favore dei dirigenti con una anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda, al 1° gennaio 2015, superiore all’anno e inferiore ai 6 anni, una peculiare disciplina del livello del TMCG applicabile dal 2015: per costoro si è concordato di “cristallizzare” il percorso lavorativo svolto in categoria, riconoscendo un livello del TMCG che verrà determinato sulla base dei mesi di servizio maturati al 1° gennaio del 2015, secondo il seguente calcolo:

– la differenza tra il primo e il secondo livello di TMCG era pari a 17.000 euro (80.000 – 63.000 = 17.000);

– i 17.000 euro di differenza sarebbero stati maturati dopo 72 mesi di servizio (6 anni);

– al dirigente con anzianità superiore ai dodici mesi (per i dirigenti con anzianità fino a 12 mesi il riconoscimento del nuovo livello minimo del TMCG, pari a 66.000 euro, assorbe quanto otterrebbero se si applicasse anche a costoro il meccanismo dei “settantaduesimi” maturati) viene riconosciuto, ai fini della determinazione del suo livello di TMCG, un settantaduesimo di 17.000 euro per ciascun mese di anzianità maturata nella qualifica e nell’azienda al 1° gennaio del 2015, convenzionalmente arrotondato a 236 euro;

– tale importo mensile, riportato su base annua, si aggiunge a 63.000 euro, ossia al primo livello di TMCG che trovava applicazione fino al 31 dicembre del 2014. Ad esempio, un dirigente con 36 mesi di anzianità nella qualifica e nell’azienda, vedrà fissato il suo TMCG nella misura pari a 71.496 euro (236 euro x 36 mesi).

b) Aumenti di anzianità: Viene prorogata per la nuova vigenza contrattuale la precedente disciplina transitoria, per i dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbiano maturato il numero massimo di 10 scatti. Gli importi riconosciuti a questo titolo possono essere assorbiti da eventuali aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente a far data dal 2009.

c) Compensi di importo variabile (MBO): La nuova disciplina dell’MBO prevede che, qualora il trattamento economico annuo lordo del dirigente sia pari al TMCG, come sopra definito, quindi non solo per i nuovi dirigenti che abbiano un trattamento economico annuo lordo pari a 66.000 euro ma anche per quelli cd “in itinere” per i quali viene determinato un proprio TMCG in relazione all’anzianità maturata in categoria nell’azienda, le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile. Resta confermato che le aziende informeranno la RSA, ove presente, in ogni caso in cui vengano applicati sistemi di retribuzione variabile, circa i criteri e le modalità di applicazione. Al testo dell’accordo sono allegati i tre modelli alternativi di MBO per favorire l’esigenza di una piena diffusione nelle aziende di un modello retributivo in cui oltre a una parte fissa si preveda una componente variabile legata ai risultati aziendali e alla performance individuale del dirigente.

d) Trasferte e missioni: Salvo eventuali intese aziendali o individuali, la disciplina rimane quella previgente, con la precisazione che l’indennità giornaliera di 85 euro per piccole spese non documentabili sarà riconosciuta per ogni periodo di 12 ore di trasferta nell’arco di 24 dalla partenza del dirigente.

2) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

a) Limite di età per le tutele contrattuali: Viene modificato l’art. 22 del contratto previgente, portando da 65 (60 se donna) a 67 anni sia per gli uomini che per le donne, l’età al maturare della quale il dirigente non è piè assistito dalle specifiche tutele contrattuali.

b) Licenziamenti individuali: Sono stati ridefiniti gli importi dovuti in caso di licenziamento ingiustificato, crescenti all’aumentare dell’anzianità aziendale (non solo in categoria) e calcolati come per l’indennità sostitutiva del preavviso (cioè con una indennità calcolata sulla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso). L’indennità supplementare sarà dunque la seguente:

• fino a due anni di anzianità aziendale: due mensilità;

• oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale: da 4 a 8 mensilità;

• oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale: da 8 a 12 mensilità;

• oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale: da 12 a 18 mensilità;

• oltre quindici anni di anzianità aziendale: da 18 a 24 mensilità.

La disciplina dei licenziamenti individuali non è applicabile a quelli collettivi, che rimangono disciplinati in base alla legge (si vedano a tal proposito nostre news dell’11 e 12 novembre 2014).

c) Preavviso: È stata rimodulata la durata del periodo di preavviso sempre con riferimento all’anzianità aziendale (non solo in categoria) nel modo seguente:

a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;

b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;

c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;

d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.

3) G S R / F A S I

A far data dal 1° gennaio del 2015, viene definitivamente meno la previgente disciplina del GSR/FASI per quanto attiene al sostegno al reddito dei dirigenti licenziati.

Nel contempo, viene previsto per il 2015 il mantenimento del versamento, a carico delle imprese, di Euro 100 per ciascun dirigente in servizio, anche al fine di finanziare le prestazioni dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, presenteranno la domanda di sostegno al reddito entro il 31 gennaio

2015, ancorché in decorrenza del preavviso.

Dal 2016 il contributo aziendale è elevato a Euro 200 e le parti potranno convenire anche un contributo a carico del dirigente non eccedente il 50% del contributo a carico del datore di lavoro.

Le nuove prestazioni erogate dal GSR/FASI, per un periodo non superiore a 12 mesi, a favore di dirigenti licenziati che non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica, saranno le seguenti:

– Copertura sanitaria Fasi e integrativa Fasi (il Fasi stipulerà apposita convenzione privilegiando, a parità di condizioni, l’offerta di Assidai);

– Copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente), per una somma non superiore, in prima applicazione, a 100.000 euro;

– Iniziative di politiche attive, nonché di orientamento, formazione e placamento anche in coerenza con le modifiche legislative che dovessero intervenire in materia, da sostenere in una logica di premialità “a risultato”.

4) F A S I

Vengono stabiliti direttamente dal contratto collettivo, ma solo per l’anno 2015, gli aumenti di quote contributive a far data dal 1° gennaio 2015.

5) DURATA

Il contratto collettivo 30 dicembre 2104 avrà scadenza al 31 dicembre 2018.

Per consultare il testo dell’accordo di rinnovo clicca qui

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