15 Luglio 2021
CCNL Pulizia e multiservizi – Accordo di rinnovo
Venerdì 9 luglio è stato rinnovato il C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. L’ accordo decorre dal 8 luglio 2021 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2024.
In particolare, si segnalano le seguenti novità:
- Art. 4 – Cambio appalto: si devono scambiare più informazioni tra l’azienda cessante e quella subentrante, che devono essere condivise con le Organizzazioni sindacali;
- Art. 7 bis – Contrasto alle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro: le parti si impegnano a definire un codice di condotta/linee guida sulle misure da adottare contro le violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.
- Art. 16 – Contratti di Somministrazione a tempo determinato e Contratti a tempo determinato – Percentuali di utilizzo: le parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di inserimento e i contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 35% in media annua, riferita all’anno solare precedente all’assunzione, rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 15% previsto per la somministrazione;
- Art. 31 – Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno e Banca Ore: è possibile demandare alla contrattazione di secondo livello la creazione di intense sul meccanismo banche ore;
- Art. 33 – contratto di lavoro a tempo parziale: la comunicazione al lavoratore relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta;
- Art. 45 – Licenziamento per mancanze: viene aggiunta una nuova ipotesi di licenziamento per mancanze: il licenziamento senza preavviso e con trattenuta (si verifica quando il lavoratore, senza alcuna giustificazione, non si presenta sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi decorrenti dall’ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile. In questi casi il datore di lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento);
- Art. 51 – Trattamento di malattia ed infortunio: il lavoratore deve fornire all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica anche se il datore di lavoro non lo richiede;
- Art. 52 bis – Congedi per le donne vittime di violenza di genere: le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (ex art. 24 D.Lgs. 80/2015) hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, prorogabile per ulteriori 90 giorni lavorativi con diritto al pagamento di una indennità pari al 70% della retribuzione corrente.
- Art. 73 – Trattamenti minimi contrattuali: l’incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a 120 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2021-2024, con prima tranche di 40€ a luglio 2021 e ultima tranche di 10€ a luglio 2025, per un importo complessivo di 3.430€ nel periodo di vigenza contrattuale.
Per consultare l’accordo clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/accordi-sindacali-e-interconfederali/pulizia-accordo-di-rinnovo-8-giugno-2021/