L’INPS, prima con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 (consultabile sul sito http://www.inps.it/ bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm) e quindi con circ. n. 119 del 7 settembre 2010 (consultabile sul sito: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare %20 numero%20119%20del%2007-09-2010.htm), ha fornito una serie di indicazioni operative sia per i medici curanti, sia per i lavoratori ed i datori di lavoro in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Riteniamo opportuno evidenziare in particolare che:-il medico curante, trasmette telematicamente all’INPS la certificazione (con indicati obbligatoriamente i seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale;eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita). Dopo che l’INPS ha comunicato il numero di certificato al medico, quest’ultimo ha l’obbligo di rilasciare al lavoratore copia cartacea (punto 2.1 della circolare 60/2010): A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
– il lavoratore continua ad avere l’obbligo di inviare o far pervenire al proprio datore di lavoro la copia cartacea dell’attestato di malattia nei tempi e nelle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Può consultare i dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante accedendo al servizio on-line, disponibile nel sito Inps www.inps.itservizi on-line, con due modalità:
1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato.
Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è piè tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico
– il datore di lavoro ha la possibilità di accedere alle attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, collegandosi al portale INPS www.inps.it – servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v. Istruzioni allegate alle circolari 60/2010 e 119/2010)