Ricordiamo che dal 13 settembre 2011 diverrà obbligatoria la procedura per l’invio telematico dei certificati di malattia. L’obbligo sarebbe dovuto scattare già a giugno, ma i Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione hanno precisato che il periodo transitorio di tre mesi, per l’entrata a regime della nuova procedura dalla data di pubblicazione della Circolare Ministeriale applicativa sulla Gazzetta Ufficiale (e non dalla sue semplice pubblicazione come inizialmente si era ritenuto).
Pertanto, dal prossimo 13 settembre 2011 tutti i datori di lavoro sono tenuti a consultare i certificati medici accedendo al sito Inps ovvero a richiederne l’invio all’istituto tramite e-mail alla propria casella di posta elettronica certificata. Le imprese devono comunicare ai propri dipendenti che è loro onere:
– chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica;
– segnalare tempestivamente l’assenza e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, fornendo al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato medico.
Il datore di lavoro, aderendo ai servizi messi a disposizione dall’INPS per la trasmissione telematica, potrà usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali, in via di definizione.
Infine, si fa presente che con accordo del 20 luglio 2011, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, hanno convenuto quanto segue:
1) restano in vigore e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore;
2) la tempistica per la comunicazione all’azienda del numero di protocollo identificativo del certificato è quella prevista per l’invio del certificato cartaceo dal CCNL applicato (normalmente 2 giorni);
3) è possibile inviare tale comunicazione anche tramite e-mail o SMS, tenendo conto di quanto previsto sul punto da accordi aziendali (è utile quindi regolamentare la questione).
In caso di impossibilità del medico di avvalersi della comunicazione telematica, resta fermo l’obbligo, a carico del lavoratore, di inoltro della certificazione cartacea, secondo le modalità previste dai contratti collettivi.