L’INPS, con Circolare n. 79 del 2 maggio 2017, fornisce chiarimenti sulla riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia e sui relativi obblighi del lavoratore.
Il 2 maggio 2017 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 79, che fornisce chiarimenti circa gli obblighi del lavoratore nell’ipotesi di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
L’INPS ha precisato che il lavoratore, nel caso di guarigione anticipata rispetto alla data di fine prognosi indicata nel certificato telematico di malattia, deve richiedere la rettifica del certificato in corso e comunicarla sia al datore di lavoro sia all’INPS.
Il datore di lavoro, infatti, in presenza di un certificato medico con prognosi ancora in corso, non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa in virtù della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza dei posti di lavoro (art. 2087 c.c.; art. 20 D.Lgs. n. 81/2008).
La rettifica va richiesta allo stesso medico che ha redatto il precedente certificato, il quale è tenuto a trasmetterla all’INPS per via telematica e a rilasciarne copia cartacea al lavoratore richiedente.
Per la tempestività della rettifica non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa dell’attività lavorativa.
Per consultare la circolare INPS n. 79 del 02.05.2017 clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2002-05-2017.htm