Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009, l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito un’interpretazione evolutiva dell’art. 6 L. 164/75, individuando un criterio di computo dei limiti temporali del trattamento Cig piè flessibile.L’integrazione salariale ordinaria, ai sensi del citato art. 6, è “corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane); in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi“.
Fino ad oggi si effettuava un calcolo su base settimanale, sicché se l’azienda metteva i lavoratori in cig anche un solo giorno era considerata usufruita una settimana.
Il criterio indicato dall’INPS, invece, prevede che siano calcolati i singoli giorni di trattamento integrativo.A far data dal 20 aprile 2009, le aziende ricadenti nel trattamento di integrazione salariale ordinaria comunicheranno all’Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l’Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.