29 Giugno 2020
CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario – nuove istruzioni INPS
Istruzioni INPS su CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario dopo il Decreto Rilancio
L’INPS, con circolare n. 78 del 27 giugno 2020 ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle novità sulla CIG ordinaria e in deroga e sull’assegno ordinario introdotte dal decreto 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) come modificato dal decreto-legge n. 52/2020, chiarendo in particolare che:
- le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive. Tale prolungamento delle integrazioni salariali è concesso, a domanda del datore di lavoro, direttamente dall’INPS;
- la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica:
- entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, la domanda deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020;
- per la CIG ordinaria, tramite “Servizi per aziende e consulenti”>“CIG e Fondi di Solidarietà”>“Cig Ordinaria”; per la CIG, tramite “Servizi per aziende e consulenti”>“CIG e Fondi di Solidarietà”>“CIG in Deroga INPS”; per l’assegno ordinario tramite >“Servizi per aziende e consulenti”>“CIG e Fondi di Solidarietà”>“Fondi di solidarietà”;
- se si richiede l’anticipazione del 40%, è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e comunicando anche il codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; l’IBAN dei lavoratori interessati; le ore di cassa integrazione o dell’assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. E’ particolarmente importante che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS, in quanto la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati. L’anticipazione, erogata dalla struttura INPS competente per territorio può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020;
- l’INPS, una volta verificati i limiti di spesa previsti dal decreto Rilancio, autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse;
- per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione;
- il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in oggetto non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato
La circolare indica infine quali sono i criteri per l’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Per consultare la circolare,clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2078%20del%2027-06-2020.pdf