16 Ottobre 2023
CIGS in deroga – Versamento del contributo addizionale | ADLABOR
L’INPS, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, fornisce le indicazioni in ordine all’obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale.
Segnaliamo in particolare che:
- con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo. Ne consegue che i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale. In particolare, si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile;
- per i datori di lavoro tenuti al versamento l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa;
- tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale oggetto del messaggio è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.