In particolare, con la modifica apportata dalla circolare n. 35/2016 si ritiene che, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data.
Si ribadisce, inoltre, la possibilità di concedere il trattamento in questione sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, fermo restando l’inizio delle sospensioni o riduzioni d’orario nel 2016, nel rispetto del limite di spesa complessivo e di quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.
Per consultare la circolare 35/2016 clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/11/MLcir35-2016.pdf
Per consultare la circolare 38/2016 clicca qui:
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/10/MLcir38-del-14.10.2016.pdf