La legge 68/1999, norma di riferimento per il collocamento obbligatorio di disabili ed altri soggetti protetti, aveva originariamente previsto, all’art. 4, che, per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non fossero computabili nel numero dei dipendenti totali, tra l’altro, i dipendenti in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.
La legge 92/2012 è intervenuta con l’art. 4, comma 27, modificandola, cancellando in particolare proprio la frase ‘con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi’ e creando pertanto una situazione di incertezza.
A tale situazione ha rimediato il D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 che, ha nuovamente modificato la Legge 68/1999, prevedendo la non computabilità dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.
Alla luce di tali modifiche, a decorrere dal 26 giugno 2012, per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere obbligatoriamente, occorrerà computare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori:
– disabili assunti obbligatoriamente;
– disabili occupati a domicilio (con prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro);
– disabili occupati con modalità di telelavoro (con prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro);
– divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento (sono invece computabili i lavoratori divenuti inabili a causa dell’inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro);
– occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
– soci di cooperative di produzione e lavoro;
– dirigenti;
– in forza con contratti di inserimento (tipologia di contratti ad esaurimento, essendo stati abrogati dalla Legge 92/2012);
– occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
– assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
– impegnati in lavori socialmente utili (assunti ex art. 7 D.Lgs. 81/2000);
– a domicilio;
– coloro che aderiscono al programma di emersione (ex art. 1 Legge 383/2001).
I lavoratori occupati a tempo parziale sono computabili per la quota di orario effettivamente svolto (tenendo conto dell’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore);
Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.