16 Giugno 2021
Collocamento obbligatorio – lavoratori in smart working | Adlabor
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della legge n. 68/1999.
Il Ministero ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva sulla base delle seguenti considerazioni:
- i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tale tassatività è stata sancita anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210;
- l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
https://www.adlabor.it/interpretazioni/collocamento-obbligatorio/interpello-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-n-3-2021/