14 Novembre 2024
Condizioni di lavoro per chi lavora mediante piattaforme digitali | ADLABOR
Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
La Direttiva:
- si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere;
- stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;
- stabilisce, inoltre, norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro.
Segnaliamo in particolare:
- le tutele previste per i lavoratori che svolgono la loro attività mediante piattaforme digitali si estendono anche ai lavoratori che svolgono la stessa attività presso imprese intermediarie (art. 3);
- si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo da parte di chi gestisce la piattaforma digitale (art. 5);
- dovranno essere previste limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 7);
- le piattaforme di lavoro digitali dovranno informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 9);
- sarà indispensabile, per le piattaforme di lavoro digitali, organizzarsi in modo tale da garantire la supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati. A tale scopo, toccherà agli Stati membri provvedere, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ad effettuare regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, un controllo (art.10);
- sono previsti molti obblighi di informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali (artt. 11-15 e 17);
- gli Stati membri dovranno imporre alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto (art. 16);
- gli Stati membri dovranno adottare specifici provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva (art. 23);
- gli Stati membri dovranno emanare apposite disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.
Per consultare il testo della Direttiva, clicca qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024L2831