16 Marzo 2021

Congedi e lavoro agile per COVID-19 – DL 30/2021 | Adlabor

 

Il Governo, con il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 (pubblicato in GU n. 62 del 13 marzo 2021) ha rinnovato alcune misure, valide fino al 30 giugno 2021, per sostenere i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Congedo straordinario indennizzato: al comma 2 è previsto che, qualora la prestazione lavorativa non possa, per le sue caratteristiche, essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura. Il comma 3 dispone che nei casi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 i genitori lavoratori dipendenti avranno diritto di percepire una indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità previste dal testo unito sulla maternità – paternità (art. 23 D.lgs. 151/2001). Per i periodi di astensione è inoltre prevista la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Congedo straordinario non indennizzato: il comma 5 dispone come, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni, alternativamente all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione nè contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Congedi parentali da convertire: il comma 4 prevede inoltre la possibilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno fruito a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, dei congedi parentali di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, di poter richiedere la conversione di tali congedi parentali nel congedo straordinario di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3, se i congedi parentali goduti siano stati utilizzati nel corso di sospensione della didattica in presenza del figlio, di quarantena del figlio, o nel corso dell’infezione da Covid-19 del figlio.

Lavoro agile: l’art. 2 del decreto legge n. 30/2021, al comma 1, riafferma il diritto per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 16, di poter svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.

Bonus baby sitter: il comma 6 prevede la possibilità di usufruire, in alternativa ai congedi e per i figli conviventi minori di anni 14, di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus riguarda però soltanto:

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