Con nostra news del 30.10.2020 avevamo già illustrato le novità introdotte dal cd “Decreto Ristori” in materia di permessi e congedi per i lavoratori genitori.
Con Circolare n. 132 del 20.11.2020, l’INPS specifica anche i termini e le modalità attuative di tali disposizioni. In particolare:
– congedo per quarantena del figlio convivente minore di anni 14: è necessario che la quarantena del figlio sia disposta dall’ASL competente, a seguito di un contatto con soggetto positivo avvenuto a scuola o durante l’esercizio di attività sportive. Tale congedo può essere fruito solo a partire dal 14.10.2020 (data di entrata in vigore della l. 126/2020) pertanto, per i periodi di quarantena disposti prima di tale data, i lavoratori potranno fruire di tale congedo solo per il periodo successivo al 14.10.2020 (art. 21bis d.l. 104/2020).
– congedo per sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio convivente minore di anni 14: è necessario che la sospensione dell’attività scolastica in presenza sia stata disposta dall’Autorità nazionale/regionale/provinciale. Tale congedo può essere fruito solo a partire dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 137/2020) (art. 21bis d.l. 104/2020).
– incompatibilità: i congedi di cui sopra sono incompatibili con (art. 21bis c.5 d.l. 104/2020):
Non vi è incompatibilità se:
– modalità di presentazione della domanda: (Circolare INPS n. 116/2020) la domanda per fruire dei congedi per quarantena del figlio è da presentare online attraverso uno dei seguenti canali:
Saranno successivamente indicate dall’INPS le modalità di presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza che potrà avere ad oggetto richiesta anche per periodi antecedenti, ma comunque decorrenti dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 137/2020).
Per consultare la circolare INPS, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.pdf