25 Ottobre 2021
Congedi straordinari parentali – novità | Adlabor
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:
- sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio;
- infezione da SARS-CoV-2 contratta dal figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile.
I congedi spettano a:
- lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:
- ad un’indennità pari al 50% della retribuzione;
- alla contribuzione figurativa;
- divieto di licenziamento
- alla conservazione del posto di lavoro.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha invece il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro), l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
- lavoratori genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di anni 14 quattordici, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini del calcolo dell’indennità di maternità.
- lavoratori genitori autonomi iscritti all’INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di anni 14 quattordici, di un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/