L’INPS, con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).
Termini di prescrizione: in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia e cioè un anno dal giorno in cui le prestazioni erano dovute.
Termine di decadenza: si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e cioè entro il termine di un anno:
Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe.