05 Dicembre 2012

Contratti a tempo determinato: intervalli temporali

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni circa il rispetto degli intervalli in caso di successione di contratti a tempo determinato.

Sostituzione lavoratrice assente per maternità: con un parere del 4 ottobre 2012, il Ministero ha chiarito che tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere rispettati i termini minimi previsti dall’articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001 (come modificato dalla Legge n. 92/2012), cioè 60 giorni nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se superiore tale durata. Ricordiamo anche che, in base all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 151/2001, l’assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo per maternità, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

– Riduzione degli intervalli in caso di accordi sindacali: con circolare n. 27 del 7.11.2012 e con risposta ad interpello n. 37 del 22.11.2012 il Ministero ha precisato che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte a 20 e 30 giorni:

a) nel caso di avvio di una nuova attività, lancio di un prodotti e servizi innovativi, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente, in base ad accordi interconfederali o di categoria ovvero, in via delegata, a livello decentrato;

b) per le attività stagionali, così come definite dal DPR n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative;

c) in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.

La circolare n. 27/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BEB09D7E-AFEB-435F-B805-36DA211BE34A/0/20121107_Circ_27.pdf

La risposta ad interpello n. 37/2012 è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C79B6C97-0F13-403E-8091-3B3F1D51E57E/0/372012.pdf

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