Il D.Lgs. 368/2001, principale norma di riferimento in materia di contratti a tempo determinato, era stato recentemente modificato dalla Legge 92/2012, che, in particolare, aveva previsto come, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il mancato rispetto del periodo di tempo intercorrente tra la cessazione del primo contratto a tempo determinato e l’inizio del secondo contratto a termine (sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi), il secondo contratto sarebbe stato considerato a tempo indeterminato. La stessa norma consentiva peraltro alla contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), di prevedere la riduzione dei predetti periodi (rispettivamente, fino a venti e trenta giorni) nei casi in cui l’assunzione a termine fosse avvenuta nell’ambito di un processo organizzativo determinato:
– dall’avvio di una nuova attivita’;
– dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
– dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
– dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
– dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
Il D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato un’ulteriore modifica in materia, estendendo la possibilità di riduzione a venti e trenta giorni anche ai casi di contratti a tempo determinato instaurati per:
– attività stagionali, così come definite dal DPR 1525/1963;
– altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative.