L’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020*, prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, stipulati in ogni tempo, senza apporre la causale (in deroga agli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015), alle seguenti condizioni:
Il comma 1bis dell’art. 93 d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, rimasto in vigore tra il 19.07.2020 e il 14.08.2020, prevedeva una proroga automatica per tutti i contratti a termine e gli apprendistati di durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 8 lett. b) d.l. 104/2020. Però, le proroghe ex art. 93 comma 1bis d.l. 34/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, comunicate dal 19.07.2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020) al 14.08.2020, sono da considerarsi valide.
Anche per questi contratti, oggetto di proroga automatica, secondo un’interpretazione corrente, potrà essere applicata la proroga prevista dall’art. 8 lett. a) d.l. 104/2020, sempre nel rispetto della durata complessiva dei 24 mesi (considerando tutti i rapporti) e del termine finale per la stipulazione del 31.12.2020.
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* Art. 8 d.l. 104/2020: “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e’ possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81.»;
b) il comma 1-bis e’ abrogato.”