Il Ministero del lavoro, con nota 16 gennaio 2012, prot. 621, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai c.d. contratti di solidarietà difensivi
In particolare, il Ministero chiarisce che:
– le prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato sono ricondotte dallo stesso legislatore alle ipotesi di ‘temporanee esigenze di maggior lavoro’. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una ‘normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro’. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare o trattenere i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività.Le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non debbono infatti avere carattere di eccezionalità o di urgenza. Detta valutazione aziendale non può pertanto essere sindacata dall’organo ispettivo, con la conseguenza che su di essa non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.
– le prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale (prestazioni di lavoro straordinario) richiedono invece che l’azienda si trovi in presenza di’particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell’impresa o del lavoro che viene svolto’.
Il documento è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5576D1DC-7CFD-4942-A43F-0E9BAE119A11/0/20120116_Nt.pdf