16 Febbraio 2016
Contratti di solidarietà difensivi: precisazioni del Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro, con circolare 12 febbraio 2016 n.8, in applicazione di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 14 Settembre 2015 n. 148 (Legge di stabilità 2016) fornisce una serie di chiarimenti circa i contratti di solidarietà difensivi.
Precisando in particolare che:
- Durata del trattamento di integrazione salariale:
- se i contratti sono stati stipulati prima del 15 ottobre 2015, la durata sarà quella prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- se i contratti sono stati stipulati a partire dal 15 ottobre 2015, la durata non potrà essere riconosciuta oltre il 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.
- Possibilità di assunzioni a tempo determinato: sono possibili da parte di imprese in regime di solidarietà, ma solo nel caso in cui non siano destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.
- Obblighi di formazione in materia di sicurezza del lavoro: il trattamento di integrazione salariale è condizionato all’adempimento di tali obblighi, così come confermato dalla risposta ad interpello del Ministero del lavoro
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