21 Novembre 2011

Contratto a termine e risarcimento del danno: legittimi per la Corte Costituzionale i limiti previsti dal Collegato lavoro 2010

Con sentenza n. 303 dell’11 novembre 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimi i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 32 del Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010) sia nella parte in cui prevedono, in caso di illegittimità di un contratto a termine, un risarcimento del danno a favore del lavoratore ed a carico del datore di lavoro entro i limiti compresi tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, allo stesso modo di come previsto dai criteri dettati dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), sia in quella che consente la riduzione alla metà del risarcimento del danno nel caso in cui i contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali piè rappresentative sul piano nazionale, prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine ed inseriti in specifiche graduatorie.

La Corte ha comunque precisato che tale risarcimento copre soltanto il periodo che passa tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità del contratto, mentre per gli eventi successivi il lavoratore ha diritto al risarcimento nei termini ordinari, e quindi non è esposto al rischio di subire un ristoro insufficiente per colpa dei ritardi del datore di lavoro.

Inoltre, la Corte ha precisato che il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum, sicché, l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria ed è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione.

Alla sentenza che abbia accertato l’illegittima apposizione del termine consegue naturalmente la conversione in rapporto a tempo indeterminato.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito:

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do

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