La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 2112 del 28 gennaio 2011, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 32, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro). La norma in questione, che il legislatore aveva previsto applicabile anche a tutti i giudizi pendenti, prevede per i casi di apposizione illegittima di termine al contratto di lavoro il pagamento di un’indennità onnicomprensiva, compresa tra 2,5 e 6 mensilità (aumentabili però, in funzione dell’anzianità di servizio, del lavoratore fini ad un massimo di 14), escludendo così che il risarcimento del danno sia calcolato a partire dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto.
In precedenza, la Cassazione, con sentenze del 3 gennaio 2011, n. 65 e del 4 gennaio 2011, n. 80, aveva ritenuto non applicabile la disposizione del Collegato lavoro (art. 32, commi 5-7), che estende anche ai giudizi in corso le modifiche del regime sanzionatorio in materia di contratto a termine.