05 Novembre 2018
Contratto a termine – Indicazioni operative
Contratto a tempo determinato – Indicazioni del Ministero del lavoro dopo le modifiche apportate dal Decreto-legge 87/2018
La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 87/2018, convertito in Legge 96/2018.
In particolare, la circolare precisa che;
- le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;
- in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine e cioè: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (per stabilire se ci si trovi in presenza di tale obbligo si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare).
- l’indicazione della cd. “causale” è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi;
- anche nelle ipotesi in cui non è richiesto al datore di lavoro di indicare le motivazioni introdotte dal D.L. 87/2018, le stesse dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge;
- è ancora possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della causale;
- non è possibile invece prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto;
- il numero massimo di proroghe, è stato ridotto a 4, sempre entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali);
- i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi;
- circa la forma scritta del contratto, è stata eliminata la possibilità che il termine debba risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto. Quindi, il termine dovrà essere sempre indicato da subito;
- il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- circa i lavoratori somministrati, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore (resta ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse).
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare-MLPS-31-ottobre-2018-n.17.pdf