L’art. 23 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto rilevanti novità in materia di apprendistato (artt. 47-53 D. Lgs. 276/2003, c.d. l. Biagi).
Il contratto di apprendistato professionalizzante può durare anche meno di due anni, ferma restando la durata massima di sei anni; inoltre, in caso di formazione esclusivamente aziendale, non operano i vincoli previsti dall’art. 49, c. 5; in particolare, viene meno l’obbligo di un monte ore di “formazione formale” ed è consentita una formazione esclusivamente aziendale, le cui modalità sono rimesse alla contrattazione collettiva (art. 49, nuovo comma 5 bis d. lgs. 276/03).
Inoltre, si precisa che può essere assunto un giovane (18-29 anni) con un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 276/03, anche per il conseguimento di un dottorato di ricerca.