22 Agosto 2022

Contratto individuale di lavoro – Decreto Trasparenza – Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro |ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 1° agosto 2022  circa le novità introdotte dal D.lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto “trasparenza” – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, per segnalare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha emesso la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti di carattere interpretativo sulle disposizioni previste dal d.lgs. 104/2022.

In particolare la Circolare dell’INL ha affrontato le seguenti questioni:

  1. NORMATIVA TRANSITORIA per i rapporti di lavoro sorti nel periodo 2 agosto 2022 (Pubblicazione in G.U.) – 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore della norma): 

La Circolare ha precisato che mentre i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2012 fanno scattare gli obblighi di informazione prescritti dal Decreto per i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 agosto ed il 12 agosto 2022 gli obblighi di informazione, ove sussista l’esigenza di colmare un deficit di informazione rispetto alla trasparenza richiesta dal Decreto, diventano attuali solo a seguito della richiesta del lavoratore.

  1. RINVIO ALLE NORME DEL CONTRATTO COLLETTIVO: 

La Circolare, dopo aver precisato che le informazioni richieste sui principali istituti elencati dal Decreto (informazione sull’orario di lavoro giornaliero per il numero di giorni alla settimana; l’importo della retribuzione mensile per numero delle mensilità , etc..) devono comparire nel contratto di lavoro o nella comunicazione obbligatoria, ammette che “…la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo o ad altri documenti aziendali qualora questi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendali”. 

  1. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI:

La Circolare segnala la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione delle informazioni “in formato elettronico: e-mail comunicata al lavoratore, e- mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti mediante consegna di password personale al lavoratore, ecc.”. 

  1. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: 

La Circolare ribadisce che la violazione degli obblighi di informazione comporta l’applicabilità per il datore di lavoro della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato.  Viene altresì segnalato che il relativo procedimento è disciplinato dalla Legge generale n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative e che trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2014. La Circolare, inoltre, precisa che l’illecito legato al mancato rispetto del Decreto viene in essere solo dopo i 7 giorni o, per alcune informazioni, i trenta giorni che il Decreto riconosce ai datori di lavoro e ai committenti quale termine entro cui adempiere agli obblighi informativi.  Secondo la Circolare, quindi, se il contratto di lavoro non fornisce tutte le informazioni richieste, non c’è ancora l’illecito amministrativo, che si concretizzerà solo se e quando saranno passati i 7 o i 30 gironi senza che la comunicazione delle informazioni sia completata.  Secondo l’INL, viceversa, la mancata consegna del contratto di lavoro redatto per iscritto o della comunicazione obbligatoria costituisce di per sé un illecito amministrativo, sanzionabile con l’anzidetta sanzione pecuniaria.

 

 

error: Content is protected !!