26 Giugno 2017
Contratto di lavoro occasionale
L’art. 54-bis della Legge 96/2017, che ha convertito il Decreto Legge 50/2017, introduce la disciplina del contratto di lavoro occasionale.
Con l’art. 54-bis della Legge 96/2017 viene disciplinato il contratto di lavoro occasionale.
La nuova legge prevede alcune disposizioni comuni per famiglie e imprese: c’è un tetto pari a 5.000 euro annui per ciascun lavoratore, di cui 2.500 possono provenire dallo stesso datore di lavoro. Stesso limite anche per le imprese, che quindi possono corrispondere compensi da lavoro accessorio fino a un massimo di 5.000 euro annui.
Da lunedì 10 luglio 2017 si potranno utilizzare due diverse tipologie di lavoro occasionale:
- famiglie e micro-imprese (quelle fino a cinque dipendenti) useranno un “libretto famiglia” con i voucher elettronici (eliminati i buoni lavoro cartacei) da 10 euro netti (i vecchi erano da 10 euro lordi), che consentono di retribuire piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia o manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare). Non si può pagare un’ora di lavoro meno di 10 euro. Il costo per il datore di lavoro è pari a 12 euro (i contributi per un’ora pagata 10 euro sono pari a 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro all’INAIL).
- per le altre aziende arriva PrestO, il contratto di prestazione occasionale. La retribuzione minima oraria è pari a 9 euro netti, che per il datore di lavoro significa un costo di 12,37 euro (cuneo contributivo al 36,5%, di cui il 33 alla gestione separata INPS e il 3,5% all’INAIL).
- avrà regole diverse il settore del lavoro agricolo, per il quale il lavoro occasionale potrà essere rivolto solo a pensionati di vecchiaia e invalidità, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, REI (Reddito di Inclusione), o altre prestazioni di sostegno del reddito. In ogni caso, il lavoratore non deve essere stato iscritto l’anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Nei prossimi giorni l’INPS emanerà una circolare applicativa.
Il testo della nuova norma è consultabile sul sito www.adlabor.it alla voce Normativa/Lavoro occasionale: http://www.adlabor.it/normativa/lavoro-occasionale/prestazioni-occasionali/