A partire dal 1° gennaio 2017, a seguito dell’eliminazione dell’indennità di mobilità, è stato abrogato anche il contributo di ingresso alla mobilità, previsto dall’art. 5, comma 4 della legge 223/1991. Esso è stato sostituito dal c.d. “ticket licenziamento” previsto dall’art. 2, comma 31 della legge 92/2012, come specificato dal comma 33 dello stesso articolo. In linea di massima, ciò comporterà una riduzione del costo del lavoro dello 0,30% per le imprese industriali e dello 0,80% per quelle edili. È però prevista dal successivo comma 35 una penalizzazione analoga all’abrogata procedura di mobilità: infatti, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia oggetto di un accordo sindacale, il contributo dovuto viene moltiplicato per tre. Infine, per effetto dell’art. 1, comma 164 della Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017), viene resa strutturale l’esenzione dal pagamento del “ticket licenziamento” per i licenziamenti effettuati in caso di cambi d’appalto ai quali siano succedute, in attuazione di clausole sociali, assunzioni presso altri datori di lavoro e, in edilizia, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.