L’INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.
La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.
Entra nei contributi previdenziali la quota aggiuntiva di finanziamento dell’ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l’attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata INPS, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite IVA.
L’aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate:
Professionisti:
Massimale: per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995 è pari a € 103.055,00.
Minimale: per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n.233/1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.pdf