11 Dicembre 2012

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Rammentiamo che, in base all’art. 2, commi 31-35, del D.Lgs. 92/2012 (sotto riportato) dal 1° gennaio 2013, in caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a versare all’ASpI il 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tale contributo non è dovuto:

– fino al 31 dicembre 2016, per i licenziamenti conseguenti le procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi, laddove sia versato lo specifico contributo;

– fino al 31 dicembre 2015, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e, nel settore delle costruzioni edili, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nel caso di completamento e chiusura del cantiere.

Il contributo è invece triplicato:

– dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Non sono allo stato reperibili chiarimenti operativi da parte del Ministero del lavoro o dell’INPS.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 Articolo 2 – Ammortizzatori sociali

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e’ dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianita’ aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuita’ o se comunque si e’ dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 e’ dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223[1].

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita’ occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita’ e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223[2], non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e’ moltiplicato per tre volte.



[1] Articolo5 – Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale (Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 8, comma 8, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236. Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.)

[2] Articolo4 – Procedura per la dichiarazione di mobilità.

9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto [all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione] competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 (Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, d.lg. 26 maggio 1997, n. 151, dall’articolo 1, comma 44, della legge 28 giugno 2012 , n. 92e dall’articolo 2, comma 72, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92.)

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