Dal 1° gennaio 2014, è aumentato il contributo Inps (c.d. “ticket licenziamento”) in caso di interruzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’azienda.
Il contributo, in conseguenza della rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.466,83 euro.
Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, quindi, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
– Dimissioni (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità e di quelle per giusta causa);
– Risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– Decesso del lavoratore;
– Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015);
– Licenziamenti collettivi (nel caso in cui i datori di lavoro siano obbligati a versare lo specifico contributo stabilito dall’art. 5, c. 4, Legge n. 223/1991.
– Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015).