Facendo riferimento a quanto comunicato con nostra news del 10 gennaio 2018, informiamo che l’INPS, con messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, ha comunicato i valori relativi all’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.
Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo conclusa con accordo sindacale, la contribuzione da versare è dunque pari a:
Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo conclusa senza accordo sindacale, la misura del contributo di cui sopra è moltiplicata per 3 volte.
Come già chiarito con circolare INPS n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20594%20del%2008-02-2018.pdf
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2022-03-2013.pdf