17 Novembre 2023
Contributo per malattia di lunga durata e Bonus straordinario Covid–19 – Trattamento fiscale | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 462 del 15 novembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale del contributo per malattia di lunga durata e del bonus straordinario Covid–19 erogati dall’Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti. In particolare, se l’Ente Bilaterale, in qualità di sostituto di imposta, debba applicare per il ”Contributo per malattia di lunga durata” e per il ”Bonus straordinario Covid 19” la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 23 del DPR 600/1973.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- con riferimento alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24, è stato chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In particolare, le prestazioni consistenti in indennità, volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente, sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire;
- nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale si stabilisce che le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione, sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55);
- nel caso in cui, come quello in esame, l’Ente Bilaterale, in base ad apposito Regolamento, corrisponde contributi, una tantum e in misura fissa (”Contributo per malattia di lunga durata”, a fronte di una situazione patologica -malattia o infortunio- dell’iscritto, attestata da apposita certificazione medica e ”Bonus straordinario Covid19”), detti contributi sono erogati per finalità assistenziali e, pertanto, in linea con la prassi, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir. Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 23 del DPR 600/1973.