L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, ha fornito ai propri uffici territoriali (ITL) chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
Posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’Ispettorato, l’INL ritiene che “…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) e/o delle modalità di funzionamento.
L’INL ritiene comunque opportuno che il titolare subentrante comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti e renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato. In caso contrario, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970.
Evidenziamo che, in caso di accordo sindacale preesistente alla modifica degli assetti proprietari, è comunque possibile che le RSA/RSU diano disdetta dell’accordo stesso, rendendo pertanto necessario raggiungerne un altro oppure richiedere l’autorizzazione all’ITL territorialmente competente.
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