Il Garante della privacy, con newsletter del 22/09/09, ha ribadito il principio secondo il quale le aziende non possono monitorare, mediante apposito software, in modo sistematico e continuativo, le pagine e i siti web visitati dai propri dipendenti, né in generale la loro navigazione in Internet. Tale modalità di controllo viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che all’art.4 vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. La legge prevede la sola eccezione che il controllo sia motivato da particolari “esigenze organizzative e produttive”, previo accordo con le rappresentanze sindacali, o in assenza, con la DPL. Il Garante ha ritenuto, infine, che il datore di lavoro non possa violare i principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, qualora preveda un monitoraggio costante e prolungato nei confronti del proprio dipendente. I controlli sono, quindi, possibili, ma devono avvenire in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d’ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.