La Cassazione, ancorché in sede penale, ha recentemente espresso, con la sentenza n. 20772 del 1 giugno 2010, il seguente principio: “È legittimo il comportamento del datore di lavoro che, sospettando un dipendente di furto, faccia installare, a sua insaputa, una videocamera nel locale in cui si svolge l’attività lavorativa. In tal caso non opera, infatti, il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, previsto dall’art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).Va però tenuto presente che l’utilizzo di sistemi di controllo deve essere mirato alla tutela del patrimonio aziendale o per la verifica di comportamenti fraudolenti del dipendente e non alla verifica di modalità della prestazione lavorativa.Peraltro, la Cassazione, ritiene utilizzabile anche il personale esterno (in ipotesi agenzia investigativa) per verificare mancanze specifiche dei dipendenti comunque non relative alla mera esecuzione della prestazione lavorativa ma alla violazione dei doveri fondamentali del rapporto (Cass. sez. lav. 16196/2009). In particolare, il ricorso a strumenti anche esterni di verifica è considerato lecito quando volto a tutelare il patrimonio aziendale, inteso anche in senso ampio.