Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell’Immigrazione, con una nota del 22 luglio 2010, ha affermato che “per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza dicontratto c.d. a progetto” (artt. 61 e ss del D.L.vo n. 276/2003). Nella nota si legge che le Direzioni Provinciali del Lavoro, pertanto, dovranno verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversioni per lavoro autonomo attribuita a livello locale e ad accertare il carattere autonomo del contratto a progetto, attraverso un’attenta verifica dei requisiti qualificanti la fattispecie contrattuale. Il Ministero, però, precisa che la regola non vale per i nuovi ingressi dall’estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. n. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall’art. 2 del D.P.C.M. 1° aprile 2010.