30 Maggio 2022
Conversione in Legge del D.L Legge 21/2022 (“Decreto Ucraina”) – novità in materia di lavoro | ADLABOR
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117/2022, la Legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina».
Queste le novità in materia di lavoro:
- contratto di somministrazione: proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);
- lavoratori autonomi occasionali: in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), sono escluse le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). La norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);
- malattia o infortunio dei liberi professionisti: viene sospesa la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);
- fondi di solidarietà bilaterale: possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);
- lavoro sportivo: previsioni in materia di regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);
- collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti: modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, con computabilità nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 e con l’obbligo degli installatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico di comunicare l’elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).
Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).
Per consultare il testo del DL 21/2022 come modificato dalle legge 51/2022, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-per-contrastare-gli-effetti-economici-e-umanitari-della-crisi-ucraina-decreto-legge-21-marzo-2022-n-21-coordinato-con-la-legge-di-conversione-20-maggio-2022-n-51/