Il D.l. 130/2020, modificando il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, amplia le possibilità di convertire permessi di soggiorno, ottenuti per diverse causali, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Possono essere convertiti, ove ne ricorrano i requisiti previsti dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 286/1998, i seguenti permessi di soggiorno:
a) per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
b) per calamità, di cui all’articolo 20-bis d.lgs. 286/1998;
c) per residenza elettiva, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del D.P.R. 394/1999;
d) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
e) per attività sportiva, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p) d.lgs. 286/1998;
f) per lavoro di tipo artistico, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o) d.lgs. 286/1998;
g) per motivi religiosi, di cui all’articolo 5, comma 2 d.lgs. 286/1998;
h) per assistenza minori, di cui all’articolo 31, comma 3 d.lgs. 286/1998.
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