Il Parlamento, con la L. 9 aprile 2009 n. 33 (pubblicata in G.U. l’11 aprile 2009), ha convertito il decreto legge che prevedeva alcuni interventi a sostegno delle imprese in crisi.Il decreto, noto soprattutto per gli incentivi al settore dell’auto, ha introdotto alcune novità anche in tema di ammortizzatori sociali, ritoccando specialmente l’art. 19 del D.L. 185/08, convertito dalla L. 2/09 (vale a dire il famoso pacchetto anticrisi, che aveva potenziato gli strumenti a sostegno del reddito, estendendoli anche agli apprendisti, nonché aveva introdotto disciplinato la Cigs in deroga).In particolare, il D.L. 5 del 2009 introduce il pagamento diretto da parte dell’INPS, disposto al momento della concessione dell’integrazione salariale, salva la possibilità per l’ente di revocarlo qualora emerga l’assenza dei presupposti per la concessione dell’ammortizzatore sociale.Le imprese, in caso di richiesta di cigs o cigs in deroga, con pagamento diretto, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica.Altro punto d’intervento concerne gli incentivi per le assunzioni dei lavoratori in cigs in deroga. Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall’Inps un incentivo pari all’indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L’incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.