09 Marzo 2020
Coronavirus – DPCM 8 marzo 2020 – Misure urgenti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 marzo 2020 contenente nuove disposizioni circa le misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Segnaliamo in particolare:
Misure urgenti nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei territori di cui sopra salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (misura suggerita anche per l’intero territorio nazionale;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante(misura estesa anche all’intero territorio nazionale);
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (misura estesa anche all’intero territorio nazionale);
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto già previsto in materia di ricorso al lavoro agile (misura estesa anche all’intero territorio nazionale);
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (misura estesa anche all’intero territorio nazionale);
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle indicate all’alinea precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni di sicurezza sopra indicate per gli esercizi commerciali per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza con sanzione della sospensione dell’attività. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Inoltre, sull’intero territorio nazionale (comprese quindi le aree sopra indicate) si applicano le seguenti misure:
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza debbono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonchè al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera Riteniamo che il lavoratore che si trovi in simile situazione debba informare anche il medico aziendale competente.
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.