L’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 prevede espressamente la possibilità di applicare in via automatica (cioè, riteniamo, senza necessità di accordi collettivi o individuali), laddove tecnicamente possibile, quanto previsto dalla Legge 81/2017 circa il ricorso al lavoro agile.
Questo il testo della norma: “ Articolo 3 – Applicazione del lavoro agile: 1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.”